Art. 6 Graduatorie Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato dalla somma delle votazioni riportate nelle prove scritte e orali. Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito i punteggi minimi previsti per le prove di cui all'art. 4, commi 9 e 14. Le commissioni di cui all'art. 4 compilano le rispettive graduatorie di merito seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. La Banca d'Italia forma le graduatorie finali in base alle relative graduatorie di merito; qualora piu' candidati risultino in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu' giovane di eta'. La Banca d'Italia, nel caso di mancata presa di servizio da parte di taluno dei vincitori, si riserva la facolta' di coprire, in tutto o in parte, i posti rimasti vacanti con altri elementi idonei seguendo l'ordine della relativa graduatoria finale. La Banca d'Italia si riserva la facolta' di utilizzare le graduatorie finali dei concorsi di cui all'art. 1 entro tre anni dalla data di approvazione delle stesse. Le graduatorie finali sono pubblicate sul sito internet www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.