Art. 9 
 
                        Nomina e assegnazione 
 
    Tutti  gli  elementi  utilmente  classificati  nelle  graduatorie
finali dovranno comunicare alla Banca d'Italia, qualora  non  abbiano
gia' provveduto in sede di compilazione  della  domanda  on-line,  un
indirizzo  di  Posta  elettronica  certificata  al   quale   verranno
indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni di  avvio  del
procedimento  di   nomina   e   assegnazione   ed   eventuali   altre
comunicazioni. Il possesso di un indirizzo pec e' indispensabile  per
avviare il procedimento di assunzione. 
    La Banca d'Italia procede all'assunzione dei  vincitori  che  non
hanno tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare
nell'Istituto e sono in possesso dei requisiti regolamentari previsti
per l'assunzione stessa. Essi sono nominati in prova  come  Esperto -
2° livello stipendiale. 
    Gli stessi, al termine del periodo di prova che ha la  durata  di
sei mesi, se riconosciuti idonei conseguono la conferma della  nomina
con  la  medesima  decorrenza  del   provvedimento   di   assunzione.
Nell'ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova e'  prorogato,
per una sola volta, di altri sei mesi. 
    L'accettazione  della  nomina  non  puo'  essere  in  alcun  modo
condizionata. 
    Il rapporto d'impiego di coloro che non sono  in  possesso  della
cittadinanza italiana e' regolato tenendo conto delle limitazioni  di
legge in materia di accesso  ai  posti  di  lavoro  presso  gli  enti
pubblici. 
    In seguito alla nomina, gli interessati devono prendere  servizio
entro il termine che sara' stabilito.  Eventuali  proroghe  di  detto
termine sono concesse solo per giustificati motivi. 
    Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati  motivi,  non  prendono  servizio  entro  il  prescritto
termine  decadono  dalla  nomina,   come   previsto   dalle   vigenti
disposizioni del Regolamento del personale della Banca d'Italia.