Art. 9 Nomina e assegnazione Tutti gli elementi utilmente classificati nelle graduatorie finali dovranno comunicare alla Banca d'Italia, qualora non abbiano gia' provveduto in sede di compilazione della domanda on-line, un indirizzo di Posta elettronica certificata al quale verranno indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni di avvio del procedimento di nomina e assegnazione ed eventuali altre comunicazioni. Il possesso di un indirizzo pec e' indispensabile per avviare il procedimento di assunzione. La Banca d'Italia procede all'assunzione dei vincitori che non hanno tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare nell'Istituto e sono in possesso dei requisiti regolamentari previsti per l'assunzione stessa. Essi sono nominati in prova come Esperto - 2° livello stipendiale. Gli stessi, al termine del periodo di prova che ha la durata di sei mesi, se riconosciuti idonei conseguono la conferma della nomina con la medesima decorrenza del provvedimento di assunzione. Nell'ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova e' prorogato, per una sola volta, di altri sei mesi. L'accettazione della nomina non puo' essere in alcun modo condizionata. Il rapporto d'impiego di coloro che non sono in possesso della cittadinanza italiana e' regolato tenendo conto delle limitazioni di legge in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici. In seguito alla nomina, gli interessati devono prendere servizio entro il termine che sara' stabilito. Eventuali proroghe di detto termine sono concesse solo per giustificati motivi. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio entro il prescritto termine decadono dalla nomina, come previsto dalle vigenti disposizioni del Regolamento del personale della Banca d'Italia.