Art. 2 
 
    1. Al suddetto concorso e'  ammesso  a  partecipare  soltanto  il
personale disabile, ai sensi della legge 12 marzo  1999,  n.  68,  in
possesso dei sotto indicati requisiti: 
      a) eta' non superiore ai sessantacinque anni; 
      b) cittadinanza italiana; 
      c) laurea magistrale afferente alle classi di laurea in Scienze
dell'economia (LM 56) o Finanza (LM17) rilasciata da una  universita'
della  Repubblica.  In  caso  di  titolo  accademico  rilasciato   da
universita' estera, deve esserne  riconosciuta  l'equiparazione  alla
laurea magistrale italiana con le  modalita'  prescritte  secondo  la
normativa vigente. Sono escluse tutte le equipollenze; 
      d) idoneita' a svolgere le mansioni all'impiego per il quale si
concorre; l'Istituto si riserva di  sottoporre  a  visita  medica  di
controllo i vincitori del concorso. 
    2. Non possono essere ammessi al concorso: 
      a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      b) coloro che siano stati destituiti o dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento; 
      c) coloro che siano  stati  dichiarati  decaduti  da  un  altro
impiego pubblico per aver conseguito  l'impiego  stesso  mediante  la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile. 
    3.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
    4. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti
potra' essere disposta in  ogni  momento  con  decreto  motivato  del
direttore della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche.