Art. 16 
 
                    Revisione della prova scritta 
 
    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalla
sottocommissione indicata dall'art. 8, comma 1, lettera a), integrata
a norma del comma 2, dello stesso art. 8. 
    2. La sottocommissione medesima  assegna  ad  ogni  elaborato  un
punto di merito da zero a trenta trentesimi. 
    3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  il
punteggio minimo di diciotto trentesimi. 
    5. L'esito della prova scritta sara'  reso  noto  a  partire  dal
giorno successivo al termine della correzione (esclusi  i  giorni  di
sabato e domenica) e comunque entro il  21  marzo  2019,  con  avviso
disponibile sul portale attivo all'indirizzo «concorsi.gdf.gov.it»  e
presso l'ufficio centrale relazioni con il pubblico  e  comunicazione
interna della Guardia di  finanza,  viale  XXI  Aprile  n.  51,  Roma
(numero verde: 800669666). Con il medesimo avviso saranno  rese  note
eventuali variazioni della data  di  pubblicazione  dell'esito  della
prova scritta. 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti, e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 12. 
    6.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi, secondo  il
calendario e le modalita' comunicati  con  un  ulteriore  avviso  che
sara' reso noto a partire dal giorno successivo (esclusi i giorni  di
sabato e domenica) a quello di pubblicazione dell'esito  della  prova
scritta di cui al  comma  5,  per  l'effettuazione  dell'accertamento
dell'idoneita'   psico-fisica   e,   se   idonei,   dell'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, come di seguito specificato: 
      a) 1°, 2° e 3° giorno: accertamento dell'idoneita' psico-fisica
(con l'esclusione del sabato e della domenica); 
      b) 4°  giorno:  accertamento  dell'idoneita'  attitudinale.  Di
contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12.