Art. 7 
 
                           Documentazione 
 
    1. Ai fini della verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2 e della valutazione dei  titoli  di  cui  all'art.  15,  i
comandi regionali, i comandi  equiparati  ai  comandi  regionali,  il
Quartier generale, il reparto tecnico logistico amministrativo  degli
istituti di istruzione, il reparto tecnico  logistico  amministrativo
dei reparti speciali, il Centro navale e il Centro di aviazione,  con
riferimento ai candidati in servizio nella Guardia di finanza ammessi
alla prova scritta, devono: 
      a) provvedere a redigere o a far redigere  uno  dei  prescritti
documenti caratteristici avente come data finale quella  di  scadenza
del termine di presentazione della domanda di partecipazione; 
      b) aggiornare alla medesima data il Documento Unico Matricolare
(D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento; 
      c) procedere alla  parifica  dei  relativi  D.U.M.  secondo  le
modalita' di cui alla circolare del Comando generale - I  Reparto  n.
225647/102, in data 20 luglio 2016; 
      d) far sottoscrivere  agli  stessi  apposita  dichiarazione  di
completezza ex art.  10  norme  di  attuazione  del  «Nuovo  servizio
matricolare del Corpo della Guardia di finanza»; 
      e) comunicare l'avvenuto aggiornamento dei dati del  D.U.M.  al
centro di reclutamento in modo da consentirne la rilevazione  diretta
dall'applicativo informatico. 
    2. Inoltre, il centro di reclutamento, per  gli  altri  candidati
ammessi alla prova scritta, provvede, tramite  i  comandi  del  Corpo
territorialmente competenti, ad acquisire i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello  stato  di  servizio  o
della cartella personale  e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) certificato generale del casellario giudiziale e quello  dei
carichi pendenti. 
    3. E' onere dei candidati consegnare o far pervenire al centro di
reclutamento   della   Guardia   di   finanza,   ufficio    procedure
reclutative - sezione allievi ufficiali, via delle Fiamme  Gialle  n.
18, 00122 Roma/Lido di Ostia  ovvero  a  mezzo  P.E.C.  all'indirizzo
concorsoRTLA@pec.gdf.it 
      a)  se  ammessi  alla  prova  scritta,  entro  il   giorno   di
svolgimento della stessa, il prospetto in allegato 3: 
        1)  al  fine  di  eventualmente  fornire,  per  la   corretta
valutazione da parte della competente sottocommissione,  informazioni
dettagliate su ciascuno dei titoli di merito indicati  nella  domanda
di partecipazione; 
        2) unitamente alle pubblicazioni tecnico-scientifiche di  cui
all'allegato 9 e  all'eventuale  documentazione  probatoria -  ovvero
alle dichiarazioni  sostitutive,  nei  casi  previsti  dalla  legge -
attestante il possesso di titoli di  merito  anche  se  non  indicati
nella domanda  di  partecipazione  purche'  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine di presentazione della stessa. 
    Non saranno oggetto di valutazione i titoli di merito per i quali
la preposta sottocommissione non dispone di informazioni  dettagliate
per  la  corretta  attribuzione  di  punteggio  maggiorativo   ovvero
presentati oltre la data di svolgimento della prova scritta. 
    Al riguardo, si specifica che: 
      1) per le  attivita'  professionali,  occorre  indicare  l'ente
presso il quale e' stata esercitata l'attivita' nonche' la  durata  e
la tipologia di impiego svolto; 
      2) per gli eventuali diplomi di  specializzazione,  diploma  di
formazione in medicina generale (per la  sola  specialita'  sanita'),
dottorati      di      ricerca,      master      e      corsi      di
specializzazione/perfezionamento post lauream, posseduti in  aggiunta
al titolo di studio richiesto,  e'  necessario  fornire  informazioni
utili all'individuazione dell'ente presso il quale tali  titoli  sono
stati conseguiti e precisare la tipologia e le materie oggetto  degli
stessi; 
      b) se ammessi alla prova orale, entro  la  data  di  rispettivo
svolgimento della stessa, i documenti in carta semplice o le relative
dichiarazioni sostitutive  comprovanti  il  possesso,  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso, di taluno dei titoli preferenziali di cui
all'art. 22, comma 4. I  titoli  preferenziali  gia'  indicati  nella
domanda  di  partecipazione  saranno  comunque  valutati  qualora  il
candidato abbia ivi indicato l'amministrazione pubblica  che  dispone
della documentazione attestante il possesso del titolo preferenziale. 
    Non saranno oggetto di valutazione i titoli preferenziali  per  i
quali  la  preposta  sottocommissione  non  dispone  di  informazioni
dettagliate per la  corretta  attribuzione  della  preferenza  ovvero
presentati oltre la data di svolgimento della prova orale. 
    4. Il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 2,  comma  6,  e'
trasmesso al centro  di  reclutamento,  secondo  le  modalita'  e  la
tempistica comunicate dallo stesso centro.