Art. 3 
 
 
          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 
 
 
    1. I requisiti richiesti ai candidati, per la  partecipazione  al
concorso, sono i seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta  previste
dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      d) di aver compiuto il 18º anno di eta' e non aver compiuto  il
30° anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino a  un  massimo
di tre anni, in relazione all'effettivo  servizio  militare  prestato
dai candidati. Si prescinde dal  limite  di  eta'  per  il  personale
appartenente alla Polizia di Stato. Per  gli  appartenenti  ai  ruoli
dell'Amministrazione civile dell'Interno il  limite  d'eta',  per  la
partecipazione al concorso, e' di trentacinque anni; 
      e)  essere  in  possesso  dell'idoneita'  fisica,  psichica   e
attitudinale prescritta per l'accesso alla carriera dei funzionari di
polizia di cui al decreto del Ministro dell'interno 30  giugno  2003,
n. 198 e nel decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207; 
      f) aver conseguito  presso  una  Universita'  della  Repubblica
italiana o un Istituto di  istruzione  universitario  equiparato,  il
titolo di laurea rientrante, come stabilito dal decreto del  Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica  amministrazione  e   con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del 18 dicembre 2014, in una  delle
seguenti classi: 
        1) classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (LMG/01);
classe delle lauree  magistrali  in  scienze  dell'economia  (LM-56);
classe delle lauree magistrali in  scienze  della  politica  (LM-62);
classe  delle  lauree   magistrali   in   scienze   delle   pubbliche
amministrazioni (LM-63); classe delle lauree  magistrali  in  scienze
economico-aziendali (LM-77); 
        2)  classe  delle  lauree  specialistiche  in  giurisprudenza
(22/S); classe delle lauree specialistiche in  scienze  dell'economia
(64/S); classe delle lauree specialistiche in scienze della  politica
(70/S); classe della lauree specialistiche in scienze delle pubbliche
amministrazioni (71/S); classe della lauree specialistiche in scienze
economico-aziendali (84/S); classe  delle  lauree  specialistiche  in
teoria e tecniche  della  normazione  e  dell'informazione  giuridica
(102/S). 
    Nel caso di diploma di  laurea,  rilasciato  da  una  Universita'
della  Repubblica  italiana  o   da   un   Istituto   di   istruzione
universitario   equiparato,   in   base   all'ordinamento   didattico
previgente alla riforma di cui all'art. 17, comma 95, della legge  15
maggio 1997, n. 127 e relative disposizioni attuative,  tale  diploma
deve essere equiparato ad una delle classi di lauree specialistiche o
magistrali sopra elencate ai punti 1) e  2),  ai  sensi  del  decreto
interministeriale 9 luglio 2009. 
    2. I  requisiti,  di  cui  al  precedente  comma,  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al  concorso,   ad
eccezione del titolo di  studio  richiesto  per  l'accesso  che  puo'
essere conseguito,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  6,  del  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, entro la data di svolgimento della
prima prova d'esame, o se sara' disposta,  della  prova  preselettiva
che la precedera'. I requisiti devono essere mantenuti, ad  eccezione
di quello relativo al limite di eta', a pena di esclusione,  sino  al
termine della procedura concorsuale. 
    3. Non sono ammessi a partecipare al  concorso  coloro  che  sono
stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati,
destituiti da pubblici uffici o dispensati  dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione per  persistente  insufficiente  rendimento,
ovvero decaduti dall'impiego, ai sensi dell'art.  127,  primo  comma,
lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  10  gennaio
1957, n.  3,  nonche'  coloro  che  sono  sospesi  cautelarmente  dal
servizio a norma  dell'art.  93  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3  e  coloro  che  abbiano  riportato
condanna a pena  detentiva  per  reati  non  colposi  o  siano  stati
sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. 
    4. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione  al
concorso l'espulsione da uno  dei  corsi  di  formazione  finalizzati
all'immissione nella carriera dei funzionari della Polizia di Stato. 
    5. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito
della condotta e  delle  qualita'  morali  e  quello  dell'efficienza
fisica, dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di
polizia, nonche' le cause di risoluzione di  precedenti  rapporti  di
pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate  dai
candidati.  Fatta  salva  la  responsabilita'  penale,  il  candidato
decadra' dai benefici  conseguiti  in  virtu'  di  un  provvedimento,
emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera. 
    6.  L'esclusione  dal  concorso,  per   difetto   dei   requisiti
prescritti,  verra'  disposta  in  qualunque  momento   con   decreto
motivato.