Art. 10 
 
            Graduatorie di merito straordinarie regionali 
 
    1. La commissione di valutazione, dopo  aver  valutato  la  prova
orale e i titoli, procede  alla  compilazione  della  graduatoria  di
merito straordinaria regionale. 
    2. Ciascuna graduatoria comprende tutti i soggetti  ammessi  alle
distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale  di  cui
all'art. 6. 
    3.  Le  graduatorie,  approvate   con   decreto   del   dirigente
dell'Ufficio speciale per  l'istruzione  in  lingua  slovena  di  cui
all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 entro il  30
luglio 2019, sono trasmesse al sistema informativo  del  Ministero  e
sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR,  nonche'  sul
sito internet del Ministero. 
    4. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di  cui
all'art. 4, comma 1-quater , lettera b) del  decreto-legge,  ai  fini
dell'immissione in ruolo e sino al loro esaurimento. 
    5. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per  la  conferma,
al periodo di formazione e di prova di cui al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 27 ottobre 2015, n.
850, ad eccezione dei docenti che abbiano gia' superato positivamente
il predetto periodo, a pieno titolo  o  con  riserva,  per  il  posto
specifico. 
    6. Allo scorrimento delle  graduatorie  di  merito  straordinarie
regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui  all'art.  39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. 
    7. L'immissione in ruolo  da  una  delle  graduatorie  di  merito
straordinarie  regionali  comporta,  ai  sensi  dell'art.  4,   comma
1-decies del decreto-legge, la decadenza dalle altre graduatorie  del
predetto concorso, nonche' dalle  graduatorie  di  istituto  e  dalle
graduatorie ad esaurimento. 
    8. La rinuncia al  ruolo  da  una  delle  graduatorie  di  merito
straordinarie regionali comporta, esclusivamente, la decadenza  dalla
graduatoria relativa. 
    9. Ai sensi dell'art. 15,  comma  10-bis,  del  decreto-legge  12
settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n.  128,
i  docenti  destinatari  di  nomina  a  tempo  indeterminato  possono
chiedere   il    trasferimento,    l'assegnazione    provvisoria    o
l'utilizzazione  in  altra  provincia  dopo  tre  anni  di  effettivo
servizio nelle province di titolarita'.