Art. 9 Accertamenti psicofisici 1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica. Gli stessi sono tenuti a presentarsi muniti di un valido documento di identificazione e fotocopia del medesimo, nonche' della documentazione richiesta all'art. 5, comma 2, del presente bando (copia della domanda e ricevuta di invio della stessa). 2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una Commissione composta ai sensi del terzo comma dell'art. 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 anche da medici del servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero della giustizia, ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del medesimo decreto legislativo n. 443/1992. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava ovvero un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente all'area III. 4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati sono sottoposti ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio. 5. L'Amministrazione si riserva di designare, per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio, personale qualificato attraverso contratto di diritto privato. 6. Avverso il giudizio di non idoneita', il candidato puo' proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica. 7. La Commissione medica di seconda istanza e' composta in conformita' a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 107 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ovvero da dirigenti medici superiori e dirigenti medici individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 8. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla Commissione medica di seconda istanza e' definitivo e comporta, in caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse.