Art. 14 Prova facoltativa di lingua straniera 1. La prova facoltativa di lingua straniera (solo una, scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco), sara' sostenuta a partire presumibilmente il 26 giugno 2019 dai soli concorrenti che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, sempreche' detta prova sia diversa dall'eventuale certificazione linguistica presentata ai fini della valutazione dei titoli di cui al precedente art. 9, comma 3. 2. Detta prova sara' effettuata con le modalita' indicate al punto 5 dell'Allegato «A» che costituisce parte integrante del presente decreto.