Art. 14 
 
 
                Prova facoltativa di lingua straniera 
 
 
    1. La prova facoltativa di lingua straniera (solo una, scelta tra
francese, inglese, spagnolo e tedesco),  sara'  sostenuta  a  partire
presumibilmente il 26 giugno 2019 dai soli concorrenti che ne abbiano
fatto  richiesta  nella  domanda  di  partecipazione   al   concorso,
sempreche' detta  prova  sia  diversa  dall'eventuale  certificazione
linguistica presentata ai fini della valutazione dei titoli di cui al
precedente art. 9, comma 3. 
    2. Detta prova sara' effettuata  con  le  modalita'  indicate  al
punto 5  dell'Allegato  «A»  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto.