Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
ed inviata esclusivamente on-line seguendo la procedura indicata  sul
sito www.carabinieri.it - area concorsi, entro il termine  di  trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a  quello  di  pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    2.  Per  poter  presentare  la  domanda  di   partecipazione   e'
necessario munirsi, per tempo, di uno tra  i  seguenti  strumenti  di
identificazione: 
      credenziali SPID con livello  di  sicurezza  2  che  consentono
l'accesso  ai  servizi   on-line   della   Pubblica   Amministrazione
attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un
codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il  rilascio
di SPID (Sistema pubblico di identita' digitale) sono disponibili sul
sito   ufficiale   dell'Agenzia   per   l'Italia   digitale    (AgID)
all'indirizzo www.spid.gov.it; 
      idoneo  lettore  di  smart-card  installato  nel  computer  per
l'utilizzo con carta nazionale  dei  servizi  (CNS),  precedentemente
attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a
rilasciare un PIN. 
    Lo strumento di identificazione prescelto dovra' essere intestato
esclusivamente al candidato che presenta la domanda, non sono ammesse
le domande di partecipazione, presentate  con  modalita'  diverse  da
quanto previsto dal presente articolo (compreso  quelle  cartacee)  o
presentate con sistemi di identificazione intestati a persone diverse
da quelle indicate al comma 3 del presente articolo. Il  concorrente,
una volta autenticatosi, dovra'  compilare  tutti  i  campi  presenti
seguendo i passaggi indicati dalla procedura, la quale  chiedera'  al
concorrente di: 
      indicare due indirizzi e-mail validi: 
        posta elettronica standard, su cui ricevera' una copia  della
domanda di partecipazione al concorso; 
        posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e ricevere
le comunicazioni attinenti la procedura concorsuale; 
      caricare una fototessera in formato digitale. 
    3. I candidati, che si trovano all'estero  e  che  non  hanno  la
possibilita' di procedere alla  compilazione  della  domanda  con  le
modalita' di cui al precedente comma 1, potranno darne  comunicazione
al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e  contenzioso,  a  mezzo
e-mail (all'indirizzo cgcnsrconcuff@carabinieri.it), entro il termine
di scadenza per la presentazione delle domande.  Il  predetto  Centro
provvedera' a inviare direttamente all'interessato il fac-simile  del
modulo di domanda di partecipazione al concorso all'indirizzo  e-mail
indicato nella richiesta. Detto modulo, una volta  compilato,  dovra'
essere scansionato e inviato a mezzo e-mail al predetto indirizzo. 
    4. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali  in  caso
di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 76  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,   n.   445,   deve
dichiarare: 
      a) il concorso cui intende partecipare, atteso che  la  domanda
di partecipazione puo' essere presentata solo per una  delle  lettere
di cui al precedente art. 1, comma 1; 
      b) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
      c) il proprio stato civile; 
      d) la residenza e il recapito al  quale  desidera  ricevere  le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento
postale e  di  numero  telefonico  (telefonia  fissa  e  mobile).  Se
cittadino  italiano  residente  all'estero,  dovra'  indicare   anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio. Il
concorrente  dovra'   segnalare,   altresi',   all'indirizzo   e-mail
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it,  al  predetto  Centro  nazionale   di
selezione e reclutamento,  ogni  variazione  del  recapito  indicato.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita'  per  l'eventuale
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta  indicazione  del
recapito da  parte  del  concorrente  ovvero  da  mancata  o  tardiva
comunicazione del cambiamento  del  recapito  stesso  indicato  nella
domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque  imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso  di  doppia
cittadinanza,   il   concorrente   dovra'   indicare,   in   apposita
dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione  alla  prima
prova del concorso, la seconda  cittadinanza  e  in  quale  Stato  e'
soggetto o ha assolto agli obblighi militari; 
      f) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      g) di aver tenuto condotta incensurabile e di non essere  stato
condannato,  anche  con  sentenza  di  applicazione  della  pena   su
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con  decreto  penale  di
condanna, di non essere in atto imputato in procedimenti  penali  per
delitti non colposi, di non  essere  stato  sottoposto  a  misure  di
prevenzione, ne' che risultino a  proprio  carico  precedenti  penali
iscrivibili nel  casellario  giudiziale  ai  sensi  dell'art.  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.  In
caso contrario dovra' indicare le condanne, le applicazioni di  pena,
i procedimenti a carico e ogni  altro  eventuale  precedente  penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero quella  presso  la  quale  pende  un  procedimento
penale per aver assunto la qualifica di imputato. 
    Il concorrente  dovra'  impegnarsi,  altresi',  a  comunicare  al
Comando generale dell'Arma dei  carabinieri  -  Centro  nazionale  di
selezione  e  reclutamento  -   Ufficio   concorsi   e   contenzioso,
all'indirizzo   e-mail   cnsrconcuff@pec.carabinieri.it,    qualsiasi
variazione   della   sua   posizione   giudiziaria   che   intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino alla  nomina  a
ufficiale in servizio permanente; 
      h) gli eventuali servizi prestati  come  impiegato  presso  una
Pubblica Amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato
o dichiarato decaduto dall'impiego  presso  l'amministrazione  stessa
ovvero   prosciolto,   d'autorita'   o   d'ufficio,   da   precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi  disciplinari
o di inattitudine alla vita militare o  per  perdita  permanente  dei
requisiti di idoneita' fisica. Tale dichiarazione va  resa  anche  se
negativa; 
      i) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio  1998,  n.  230,  a  meno  che   abbia   presentato   apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni  dalla  data  in  cui  e'  stato
collocato  in  congedo,  come  previsto  dall'art.  636  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa; 
      j) l'eventuale  appartenenza  a  una  delle  categorie  di  cui
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge  e
figli superstiti, ovvero parenti  in  linea  collaterale  di  secondo
grado qualora unici superstiti, del  personale  delle  Forze  armate,
compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio); 
      k) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito. Se  ufficiale  di  complemento  o
ufficiale in ferma prefissata, dovra' indicare la data di inizio  del
corso allievi ufficiali di complemento o del corso allievi  ufficiali
in  ferma  prefissata,  il  numero,  la  tipologia  dello  stesso   e
l'anzianita' giuridica di nomina. Inoltre, dovra' indicare: 
        1) se ufficiale di complemento, la data di fine del  servizio
di prima nomina,  l'eventuale  ammissione  alla  ferma  biennale  non
rinnovabile e la data di fine della ferma biennale; 
        2) se ufficiale in  ferma  prefissata,  la  data  in  cui  ha
maturato i diciotto mesi di servizio a partire dall'inizio del  corso
formativo; 
        3) se ufficiale delle  Forze  di  completamento,  i  richiami
effettuati, la loro durata e l'esigenza per cui e' stato richiamato; 
      l)  il  Centro  documentale  (ex  distretto  militare)   o   il
Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto o  la  Direzione
territoriale  del  personale  della  regione  aerea  competente   per
territorio o il Comando aeronautica militare di Roma,  di  ascrizione
in relazione alla residenza (solo se concorrenti di sesso maschile); 
      m) di non essere stato dichiarato inidoneo  all'avanzamento  in
qualsiasi grado ovvero di non avervi rinunciato negli  ultimi  cinque
anni di servizio (solo se militare in servizio permanente); 
      n) la lingua straniera  (una  sola,  scelta  tra  la  francese,
l'inglese, la spagnola e la tedesca) nella quale intende sostenere la
prova facoltativa di lingua; 
      o)  l'eventuale  possesso  di  certificazione   di   conoscenze
linguistiche, di cui al successivo art. 9,  certificate  con  sistema
STANAG/NATO o «Common European Framework of Reference for languages -
CEFR», risultante da attestato in corso di  validita'  rilasciato  da
«ente certificatore» riconosciuto dal Ministero  dell'istruzione  (da
consegnare all'atto della presentazione per le  prove  di  efficienza
fisica) in corso di validita'; 
      p) l'eventuale possesso di uno o  piu'  dei  titoli  di  merito
indicati nel successivo art. 9; 
      q) il possesso  di  una  delle  lauree  magistrali  tra  quelle
previste al precedente art. 2, comma 1, lettera d), la durata  legale
del corso di studi universitari seguito, l'universita' presso cui  e'
stata conseguita con il relativo indirizzo, la data di  conseguimento
e il voto riportato; 
      r) l'eventuale possesso  di  un  diploma  di  specializzazione,
l'universita' presso la quale e' stato  conseguito  con  il  relativo
indirizzo, la data di conseguimento e la votazione riportata; 
      s) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di  preferenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio  1994,  n.  487.  Il  concorrente  dovra'  fornire  tutte   le
indicazioni utili a consentire all'Amministrazione  di  esperire  con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande di partecipazione al concorso; 
      t) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore e non
gia' militare in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui al
successivo art. 16, comma 4; 
      u) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
      v) di  prestare  il  proprio  consenso  ai  sensi  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101,  al  regolamento  (UE)  2016/679  del  garante  per  la
protezione dei dati personali, alla raccolta  e  al  trattamento  dei
dati  personali  che  lo  riguardano,  necessario   ai   fini   della
valutazione dei requisiti di partecipazione. 
    5. Il concorrente non deve allegare alla domanda,  inoltrata  con
le procedure informatizzate di cui al precedente comma 2, l'eventuale
documentazione probatoria dei titoli di  studio,  di  merito  e/o  di
preferenza. Detti titoli dovranno, comunque,  essere  posseduti  alla
data di scadenza del termine per la presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso. La predetta documentazione potra'  essere
consegnata,  anche  sotto   forma   di   dichiarazione   sostitutiva,
rilasciata ai sensi delle disposizioni  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,   n.   445,   all'atto   della
presentazione alla prima prova  scritta  di  cui  all'art.  8,  salvo
eventuali   successive    modifiche    della    procedura    medesima
tempestivamente comunicate con avviso, a valore di notifica per tutti
i concorrenti, sul sito di cui al precedente  comma  1  del  presente
articolo. 
    6. All'esito della procedura correttamente eseguita,  il  sistema
automatizzato  generera'  una  ricevuta  dell'avvenuta  presentazione
della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo  di
posta elettronica indicato  dal  concorrente  nella  domanda  stessa.
Detta ricevuta dovra' essere esibita dal concorrente  all'atto  della
presentazione alla prima prova del concorso. 
    7. I concorrenti possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro  il  termine  previsto  per  la
presentazione della stessa di cui al precedente comma  1,  annullando
la domanda presentata e modificando le dichiarazioni di interesse. La
domanda  modificata  dovra',  quindi,  essere  rinviata  al   sistema
informatico centrale di acquisizione on-line delle domande. 
    8.  Il  Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  -  Centro
nazionale  di   selezione   e   reclutamento   potra'   chiedere   la
regolarizzazione delle domande che, benche'  sottoscritte  e  inviate
nei  termini  e  con  le  modalita'  indicate  ai  precedenti  commi,
risultino formalmente  irregolari  per  vizi  sanabili.  Copia  delle
domande di partecipazione regolarmente  presentate  dai  militari  in
servizio dovranno essere consegnate al Comando di appartenenza per le
finalita' di cui al comma 11. 
    9.  Le  domande  di  partecipazione  inoltrate,  anche   in   via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli indicati  nel
presente articolo, non saranno prese in considerazione e il candidato
non verra' ammesso alla procedura concorsuale. 
    10.  Con  l'invio  telematico  della  domanda  con  le  modalita'
indicate nel presente articolo  il  candidato,  oltre  a  manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al  trattamento  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il  conferimento  di  tali  dati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445.  Pertanto
l'accertata natura mendace delle di dichiarazioni rese, finalizzate a
trarre un indebito beneficio, comporta: 
      la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza; 
      l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso. 
    11. Il concorrente, se militare in  servizio,  dovra'  consegnare
copia della suddetta domanda al Comando del reparto/ente  presso  cui
e' in forza, per consentire al medesimo di curare  le  incombenze  di
cui al successivo art. 4.