Art. 6 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a)  la  commissione  esaminatrice  per  l'eventuale  prova   di
preselezione, per le prove scritte, per la valutazione dei titoli  di
merito, per le  prove  orali  per  la  prova  facoltativa  di  lingua
straniera e per la formazione delle graduatorie di merito; 
      b) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
      c) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      d) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
      a)  un  ufficiale  dell'Arma  dei  carabinieri  di  grado   non
inferiore a Generale di Brigata, presidente; 
      b) due o piu' ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado  non
inferiore a Maggiore, membri, uno dei quali  puo'  essere  sostituito
con un docente universitario o di istituto di  istruzione  secondaria
di secondo grado ovvero  con  un  tecnico  o  esperto  nelle  materie
oggetto del concorso, appartenente anche ad altra amministrazione; 
      c)  un  ufficiale  dell'Arma  dei  carabinieri  di  grado   non
inferiore a Capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione
della Difesa appartenente  alla  terza  area  funzionale,  segretario
senza diritto di voto. 
    Detta commissione puo' essere integrata da docenti universitari o
di istituto di istruzione  secondaria  di  secondo  grado  ovvero  da
tecnici o esperti nelle materie oggetto di esame, appartenenti  anche
ad altra amministrazione, in qualita' di  membri  aggiunti,  i  quali
hanno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono aggregati. 
    3. La commissione per le prove di efficienza  fisica  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a)  un  ufficiale  dell'Arma  dei  carabinieri  di  grado   non
inferiore a tenente colonnello, presidente; 
      b)  due  ufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri  di  grado  non
inferiore a Capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a
parita' di grado, il meno anziano  svolgera'  anche  le  funzioni  di
segretario. 
    4. La commissione per gli accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: 
      a) un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  tenente
colonnello, in servizio presso il Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento  del  Comando   generale   dell'Arma   dei   carabinieri
(C.N.S.R.) presidente; 
      b) due o piu' ufficiali medici, in servizio  presso  il  Centro
nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale  dell'Arma
dei carabinieri (C.N.S.R.), membri, dei  quali  il  meno  elevato  in
grado o, a parita' di grado,  il  meno  anziano  svolgera'  anche  le
funzioni di segretario. 
    5. La commissione per gli accertamenti  attitudinali  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente, in servizio presso il Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento  del  Comando   generale   dell'Arma   dei   carabinieri
(C.N.S.R.); 
      b) ufficiali con qualifica di perito selettore  attitudinale  e
ufficiali psicologi, membri, in servizio presso il  Centro  nazionale
di selezione  e  reclutamento  del  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri (C.N.S.R.), dei quali il  meno  elevato  in  grado  o,  a
parita' di grado, il meno anziano  svolgera'  anche  le  funzioni  di
segretario. 
    6. Le commissioni di cui ai  precedenti  commi  3,  4  e  5,  del
presente articolo, possono avvalersi del supporto di periti selettori
e  psicologi  anche  esterni  Centro   nazionale   di   selezione   e
reclutamento  del  Comando   generale   dell'Arma   dei   carabinieri
(C.N.S.R.) e della collaborazione di personale specialistico, tecnico
ovvero esperto del settore, anche esterno all'amministrazione.