Art. 9 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. La commissione esaminatrice, di  cui  al  precedente  art.  6,
comma 1, lettera a), procedera' alla valutazione dei titoli di merito
dei concorrenti  che  hanno  sostenuto  entrambe  le  prove  scritte.
L'esito delle prove scritte, della valutazione dei titoli  di  merito
ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a  sostenere
le  prove  di  efficienza  fisica,  gli   accertamenti   sanitari   e
attitudinali  saranno  resi   noti   agli   interessati   a   partire
presumibilmente 27 maggio 2019, con valore di notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti, nei siti web  «www.carabinieri.it»
e «www.difesa.it», ovvero chiedendo informazioni al Comando  generale
dell'Arma dei carabinieri - V reparto  -  Ufficio  relazioni  con  il
pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935. 
    2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni  dettagliate  su
ciascuno  dei  titoli  posseduti,  ai  fini   della   loro   corretta
valutazione da parte della commissione esaminatrice.  A  tale  scopo,
all'atto della presentazione per l'effettuazione delle prove  scritte
di cui al  precedente  art.  8,  i  concorrenti  potranno  consegnare
eventuale documentazione probatoria ovvero una o  piu'  dichiarazioni
sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di quanto  gia'
indicato nella domanda di partecipazione.  Con  le  stesse  modalita'
potranno essere consegnate le pubblicazioni tecnico-scientifiche. Per
i militari in servizio o in congedo la documentazione  matricolare  e
caratteristica  verra'  acquisita  con  le  modalita'  indicate   nel
precedente art. 4. 
    3. Formeranno oggetto di  valutazione  da  parte  della  predetta
commissione,  fermo  restando   quanto   sopra   precisato   per   le
pubblicazioni di carattere  tecnico-scientifico,  solo  i  titoli  di
merito dichiarati nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  della
stessa, per i quali i concorrenti  abbiano  fornito,  entro  la  data
medesima, analitiche e complete  informazioni  nella  domanda  stessa
ovvero  in  apposita  documentazione  e/o  dichiarazioni  sostitutive
consegnate con le modalita' indicate al comma 2. 
    4. Per la valutazione dei  titoli,  relativamente  ai  titoli  di
servizio e professionali nonche' quelli relativi alla  certificazioni
di conoscenza linguistica, la commissione disporra' di un massimo  di
10 punti cosi' ripartiti: 
      a) titoli di servizio: 
        1) servizio prestato presso enti/reparti specializzati  nella
tutela  ambientale,  agroalimentare   e   forestale   dell'Arma   dei
carabinieri o dell'assorbito Corpo forestale dello Stato: fino a  2,5
punti; 
        2) servizio prestato nell'Arma  dei  carabinieri  diverso  da
quello di cui alla precedente lettera a): fino a 2 punti; 
        3) servizio militare, con  esclusione  del  periodo  di  leva
obbligatorio  se   effettuato,   nonche'   servizi,   attivita'   e/o
collaborazioni prestati alle dipendenze o per conto di  una  Pubblica
Amministrazione: fino a 1 punto; 
      b) titoli di studio e professionali: 
        1)  voto   della   laurea   magistrale   richiesta   per   la
partecipazione al concorso: fino a 3 punti; 
        2) master, diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca,
master e altri titoli accademici e tecnici posseduti in  aggiunta  al
titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso ritenuti
di  preminente  interesse  istituzionale  per  l'Amministrazione   ed
afferenti alla classe di laurea: fino a 3 punti; 
        3) diploma di specializzazione diversi da quelli di cui  alla
precedente lettera b), dottorati di ricerca, master  e  altri  titoli
accademici e tecnici  posseduti  in  aggiunta  al  titolo  di  studio
richiesto per la partecipazione al concorso: fino a 1 punto; 
        4) pubblicazioni a stampa di  carattere  tecnico-scientifico,
attinenti allo  specifico  indirizzo  professionale  e  riportate  in
riviste scientifiche, o monografie e altri lavori  e  contributi  con
esclusione delle tesi di laurea, di specializzazione o di  dottorato:
fino a 1 punto. 
    Per quelle prodotte in  collaborazione,  la  valutabilita'  della
pubblicazione avverra' solo ove sia possibile scindere e  individuare
l'apporto dei singoli autori; 
      c) certificazione della conoscenza linguistica: 
        1) conoscenza di  una  lingua  straniera  fra  l'inglese,  il
francese, il tedesco e lo spagnolo,  certificata  secondo  lo  STANAG
NATO, in corso di validita': 
        per la lingua inglese  fino  ad  un  massimo  di  2,00  cosi'
ripartiti: 
          2,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16; 
          1,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14; 
          1,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12; 
          0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8; 
        per le restanti lingue straniere fino ad un massimo  di  1,00
cosi' ripartiti: 
          1,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16; 
          0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14; 
          0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12; 
        2) conoscenza di una lingua straniera secondo il  livello  di
conoscenza correlato al «Common European frame work of Reference  for
languages - CEFR», attestata dagli «Enti certificatori»  riconosciuti
dal Ministero dell'istruzione: 
        per le lingue inglese  fino  ad  un  massimo  di  2,00  cosi'
ripartiti: 
          2,00 punti per un livello di conoscenza C2; 
          1,50 punti per un livello di conoscenza C1; 
          1,00 punti per un livello di conoscenza B2; 
          0,50 punti per un livello di conoscenza B1; 
        per altre lingue straniere fino ad un massimo di  1,00  cosi'
ripartiti: 
          1,00 punti per un livello di conoscenza C2; 
          0,75 punti per un livello di conoscenza C1; 
          0,50 punti per un livello di conoscenza B2. 
    I concorrenti cui sia stata valutata  l'eventuale  certificazione
linguistica di cui sopra non saranno sottoposti, anche se  richiesta,
alla prova facoltativa della medesima lingua straniera e  quindi  gli
sara' attribuito unicamente  il  punteggio  relativo  al  livello  di
certificazione. Ai  candidati  che  dovessero  risultare  conoscitori
certificati di piu' lingue potra' essere  riconosciuto  il  punteggio
solo per una di esse. 
    5. Allo scopo di contrarre i tempi delle  procedure  concorsuali,
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa,  la  commissione   esaminatrice   valutera',   previa
identificazione dei relativi criteri, i titoli  di  merito  dei  soli
concorrenti che risulteranno idonei ad entrambe le prove  scritte.  A
tal fine la commissione, dopo aver  corretto  in  forma  anonima  gli
elaborati, procedera' a identificare  esclusivamente  gli  autori  di
quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione,
l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di  questi  ultimi
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 
    6. La commissione comunichera' al Comando generale dell'Arma  dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento -  Ufficio
concorsi e contenzioso  i  nominativi  del  personale  dell'Arma  dei
carabinieri, che partecipa alla riserva di cui all'art. 1,  comma  1,
lettera b), dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma
di rapporti informativi, sia stato rilevato il difetto del  requisito
della qualita' del servizio  prestato  nell'ultimo  biennio,  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera k).