Art. 14 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. Tutti i concorrenti idonei nelle prove e accertamenti  di  cui
al precedente art. 6, comma 1, compresi quelli di cui  al  precedente
art. 12,  comma  3  (che  dovranno  documentare  tempestivamente,  se
possibile entro il 4 settembre 2019 e comunque non oltre la  data  di
inizio delle lezioni dell'anno scolastico prevista per l'Istituto  di
provenienza, il superamento dell'esame integrativo ovvero il recupero
delle carenze  formative  e  la  conseguita  ammissione  alla  classe
superiore, mediante dichiarazione sostitutiva da  presentare  con  le
modalita' e dai soggetti sopra indicati)  saranno  iscritti,  a  cura
della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1,  lettera  a),
in distinte graduatorie  secondo  l'ordine  determinato  dalla  media
ponderale del voto riportato da ciascuno nelle  prove  di  educazione
fisica e di quello riportato nella prova di  cultura  generale.  Tale
media ponderale verra'  calcolata  moltiplicando  il  voto  riportato
nelle prove di educazione fisica per il  coefficiente  0,2  al  quale
verra' aggiunto il voto riportato nella prova di cultura generale. Al
fine di esprimere il punteggio in decimi, la  media  ponderale  cosi'
ottenuta verra' divisa per 1,2. I concorrenti  (compresi  quelli  che
avranno riportato la «sospensione del giudizio» o che devono superare
l'esame integrativo) che, sebbene collocati in posizione utile  nella
graduatoria di merito, non avranno  ancora  comunicato  o  conseguito
l'idoneita' alla classe successiva, saranno convocati alla  frequenza
dei corsi presso le Scuole Militari soltanto dopo aver  conseguito  e
immediatamente comunicato il giudizio definitivo di  ammissione  alla
frequenza della classe successiva. In caso, invece, di esito negativo
alla valutazione scolastica finale, gli stessi  saranno  esclusi  dal
concorso per difetto del requisito di partecipazione di cui  all'art.
2, comma 1, lettera b). 
    2. In dette graduatorie, secondo l'ordine delle  stesse,  saranno
dichiarati vincitori del: 
      a)  concorso  relativo  all'ammissione  alle  Scuole   Militari
dell'Esercito per: 
        1) il liceo classico: i primi settantadue concorrenti idonei; 
        2)  il  liceo  scientifico:  i  primi  centootto  concorrenti
idonei; 
      b) concorso relativo all'ammissione alla Scuola Navale Militare
«Francesco Morosini» per: 
        1) il liceo classico: i primi venti concorrenti idonei; 
        2) il liceo scientifico:  i  primi  cinquantadue  concorrenti
idonei; 
      c)  concorso  relativo  all'ammissione  alla  Scuola   Militare
Aeronautica «Giulio Douhet» per: 
        1) il liceo classico: i primi diciotto concorrenti idonei; 
        2) il  liceo  scientifico:  i  primi  ventisette  concorrenti
idonei. 
    3. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c),
se i  posti  disponibili  per  il  liceo  classico  o  per  il  liceo
scientifico non fossero ricoperti per  insufficienza  di  concorrenti
idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti al corso  di  studi
per l'accesso al quale risultasse un'eccedenza di idonei rispetto  al
numero di posti a concorso, fermo restando il  numero  massimo  degli
ammessi. 
    4. Le graduatorie di merito  degli  idonei,  tenuto  conto  della
riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma  2,  nonche'  dei
titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, saranno  approvate
con decreto dirigenziale e pubblicate nel  Giornale  Ufficiale  della
Difesa. Dell'avvenuta  pubblicazione  verra'  data  notizia  mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale  «Concorsi  ed  esami»  -  e,  a  puro  titolo  informativo,
nell'area pubblica della sezione comunicazioni del  portale,  nonche'
nel sito internet www.difesa.it