Art. 17 Ammissione al corso 1. I candidati ammessi al corso allievi Marescialli, se provenienti: a) dal ruolo dei Sovrintendenti o da quello degli Appuntati e Carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione; b) dagli allievi Carabinieri, conseguono la promozione a Carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma dei Carabinieri; c) dagli allievi ufficiali in ferma prefissata, ottengono la commutazione della ferma gia' contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi Carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari dell'Arma; d) dagli ufficiali in ferma prefissata, accedono al corso con il grado di Carabiniere previa rinuncia al grado; e) dai militari dell'Arma dei Carabinieri in congedo, dai militari in servizio oppure in congedo di altre Forze armate o dai civili, anche se appartenenti ad altre Forze di polizia, accedono al corso previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti, assumendo quella di allievo Carabiniere e sono promossi con le modalita' e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma stessa. 2. Il predetto personale sara' assunto in forza dalla Scuola Marescialli e Brigadieri dalla data che verra' stabilita dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e da tale data assumera' la qualita' di allievo. 3. I frequentatori del 9° corso triennale allievi marescialli: saranno iscritti, a cura e spese dell'Amministrazione, al corso di laurea in «Scienze giuridiche della sicurezza», classe L-14, previsto dal piano di studi della Scuola Marescialli e Brigadieri; non potranno far valere gli eventuali esami universitari sostenuti prima dell'ammissione al corso ai fini del conseguimento della laurea prevista al termine del ciclo formativo.