Art. 4 
 
 
                      Istruttoria delle domande 
                       dei candidati militari 
 
 
    1. I comandi, ricevuta copia della domanda di  partecipazione  al
concorso, dovranno per i candidati ammessi alla prova scritta di  cui
all'art. 10: 
      segnalare al  Comando  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri  -
Centro nazionale di selezione e reclutamento  -  Ufficio  concorsi  e
contenzioso, i nominativi di coloro che  non  sono  in  possesso  dei
requisiti di partecipazione di cui al precedente  art.  2,  comma  1,
lettera a), n. 1), 2), 5), 6), 7) e 8). 
    2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza
armata o di polizia sara' eventualmente acquisita d'ufficio.