Art. 5 
 
Soggetti interessati dall'accertamento dei  requisiti  di  efficienza
       fisica e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale 
 
    1. Con successivo decreto del  Capo  della  Polizia  -  Direttore
generale  della  pubblica  sicurezza  i  soggetti  in  possesso   dei
requisiti  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  saranno  convocati   per
l'accertamento  dell'efficienza  fisica  e   dell'idoneita'   fisica,
psichica e attitudinale di cui all'art. 6, comma 1, lettera  c),  del
decreto del Presidente della Repubblica  n.  335/1982,  e  successive
modificazioni. 
    2. Il decreto di cui al comma 1 del  presente  articolo,  recante
calendario delle convocazioni agli accertamenti, individuera' ciascun
soggetto con il rispettivo codice identificativo di cui  all'art.  3,
comma 3, e sara' pubblicato il giorno 23 aprile  2019  sul  sito  web
istituzionale www.poliziadistato.it con avviso di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami». Tale pubblicazione avra' valore di  notifica,  a
tutti gli effetti, nei confronti dei soggetti interessati. 
    3. Gli interessati in possesso alla data del 1° gennaio  2019  di
uno o piu' titoli di  preferenza  previsti  dalla  normativa  vigente
dovranno  consegnare,  in   formato   cartaceo,   la   documentazione
attestante tale possesso, oppure apposita  dichiarazione  sostitutiva
di  certificazione,  secondo  il  modello  di  cui  all'Allegato   2,
inderogabilmente  nel   giorno   di   svolgimento   dell'accertamento
dell'efficienza  fisica,  a  pena  del  mancato  riconoscimento   dei
suddetti titoli. 
    4. Qualora dagli accertamenti di  cui  al  presente  articolo  il
numero dei soggetti in possesso dei requisiti non risulti sufficiente
a garantire l'assunzione di milleottocentocinquantuno allievi  agenti
della  Polizia  di  Stato,  l'ufficio  responsabile  procedera'  allo
svolgimento  delle  medesime  verifiche  nei  riguardi  di  ulteriori
contingenti di soggetti interessati, per fascia di  voto,  in  ordine
decrescente, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3,  comma
5.