Art. 17 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle prove concorsuali saranno iscritti,  a  cura  della  rispettiva
commissione  esaminatrice,  nelle  graduatorie  finali   di   merito,
distinte per Corpo e tipologia/gruppo di lauree  magistrali  indicate
nel  precedente  art.  1,  comma  1,  lettere  a),  b)  e  c).   Tali
graduatorie,  saranno  formate   secondo   l'ordine   del   punteggio
complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando: 
      a) la somma dei punteggi riportati nelle tre prove scritte; 
      b) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 
      c) l'eventuale punteggio attribuito nelle prove  di  efficienza
fisica; 
      d)  l'eventuale   punteggio   attribuito   negli   accertamenti
sanitari; 
      e) il punteggio riportato nella prova orale; 
      f)  il  punteggio  riportato  nella  prova  pratica  (solo  nel
concorso per il Corpo sanitario); 
      g)  l'eventuale   punteggio   riportato   nella   prova   orale
facoltativa di lingua straniera. 
    2. Le graduatorie finali di merito di cui al precedente  comma  1
saranno  approvate  con  distinti  decreti  dirigenziali  e   saranno
pubblicate nel Giornale Ufficiale  della  Difesa  e,  solo  a  titolo
informativo, nel sito web www.difesa.it, area siti di interesse, link
Concorsi e Scuole militari e nell'area pubblica del portale. 
    3. Nei decreti di approvazione delle graduatorie finali di merito
del  concorso  si  terra'  conto  delle  riserve  di  posti  previste
nell'art. 2 del presente decreto. Detti posti, qualora non  ricoperti
per carenza o insufficienza di riservatari idonei,  saranno  devoluti
agli altri concorrenti idonei compresi nella relativa graduatoria  di
merito e secondo l'ordine della graduatoria medesima. 
    4. Nei  decreti  di  approvazione  delle  graduatorie  finali  di
merito,  qualora  taluno  dei  posti  di  cui  all'art.  1,  comma  1
risultasse non  ricoperto  per  carenza  di  concorrenti  idonei,  si
procedera' alla loro devoluzione  sulla  base  delle  esigenze  dello
Stato Maggiore dell'Esercito come appresso indicato: 
      il posto di cui alla lettera a), numero  1)  eventualmente  non
ricoperto potra' essere portato in  aumento  a  quelli  di  cui  alla
lettera b) numero 1), alla lettera a) numero 3), 2), 4)  e  5),  alla
lettera c) numero 1) e 2), lettera b) numero 2); 
      il posto di cui alla lettera a), numero  2)  eventualmente  non
ricoperto potra' essere portato in aumento a quelli della lettera  b)
numero 1), lettera a) numero 3), 1), 4) e 5), lettera c) numero 1)  e
2), lettera b) numero 2); 
      i posti di cui alla lettera a),  numero  3)  eventualmente  non
ricoperti potranno essere portati in aumento a quelli  della  lettera
b) numero 1), lettera a) numero 2), 1), 4) e 5), lettera c) numero 1)
e 2), lettera b) numero 2); 
      i posti di cui alla lettera a),  numero  4)  eventualmente  non
ricoperti potranno essere portati in aumento a quelli  della  lettera
a) numero 5), 3), 2) e 1), lettera b) numero 1),  lettera  c)  numero
1), 2) e lettera b) numero 2); 
      il posto di cui alla lettera a), numero  5)  eventualmente  non
ricoperto potra' essere portato in aumento a quelli della lettera  a)
numero 4), 3), 2) e 1), lettera b) numero 1), lettera c)  numero  1),
2) e lettera b) numero 2); 
      i posti di cui alla lettera b),  numero  1)  eventualmente  non
ricoperti potranno essere portati in aumento a quelli  della  lettera
a) numero 3), 2), 1) e 4), lettera  c)  numero  1),  2),  lettera  a)
numero 5), lettera b) numero 2); 
      il posto di cui alla lettera b), numero  2)  eventualmente  non
ricoperto potra' essere portato in aumento a quelli della lettera  b)
numero 1), lettera a) numero 3), 2), 1), 4), lettera  c)  numero  1),
2), lettera a) numero 5); 
      i posti di cui alla lettera c),  numero  1)  eventualmente  non
ricoperti potranno essere portati in aumento a quelli  della  lettera
c) numero 2), lettera b) numero 1), lettera a) numero 3), 2), 1),  4)
e 5), lettera b) numero 2); 
      i posti di cui alla lettera c),  numero  2)  eventualmente  non
ricoperti potranno essere portati in aumento a quelli  della  lettera
c) numero 1), lettera b) numero 1), lettera a) numero 3), 2), 1),  4)
e 5), lettera b) numero 2). 
    5. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 3 e 4  del
presente articolo, nei decreti di approvazione delle  graduatorie  si
terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  posseduti
alla  data  di  scadenza  di  presentazione  delle  domande,  che   i
concorrenti hanno  dichiarato  nella  domanda  di  partecipazione.  A
parita' o in assenza di titoli  di  preferenza,  sara'  preferito  il
concorrente piu' giovane  d'eta',  in  applicazione  del  2°  periodo
dell'art. 3, comma 7  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come
modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    6. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei
posti a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b)
e c) del presente decreto, si collocheranno utilmente nelle  predette
graduatorie di merito, tenuto conto delle riserve di posti di cui  al
precedente art. 2, nonche' delle disposizioni di  cui  al  precedente
art. 1, commi 3 e 4 e dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo.