Art. 2 Riserve di posti 1. Per i nove posti del Corpo degli ingegneri, sono previste le seguenti riserve: dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 5), un posto per ogni tipologia di laurea e' riservato agli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica; dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 4), un posto e' riservato agli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica; dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 3), due posti sono riservati agli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica e uno e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; 2. Per i sei posti del Corpo sanitario, sono previste le seguenti riserve: dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), tre sono riservati agli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica e uno e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), e' riservato agli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica. 3. Per i cinque posti del Corpo di commissariato, sono previste le seguenti riserve: dei due posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), uno e' riservato agli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica; dei tre posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2), due sono riservati agli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica e uno e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 4. I posti riservati di cui al presente articolo eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito.