Art. 2 
 
                          Riserve di posti 
 
    1. Per i nove posti del Corpo degli ingegneri, sono  previste  le
seguenti riserve: 
      dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numeri 1), 2)
e 5), un posto  per  ogni  tipologia  di  laurea  e'  riservato  agli
Ufficiali  ausiliari  che  hanno  prestato  servizio  senza  demerito
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica; 
      dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 4), un
posto e'  riservato  agli  ufficiali  ausiliari  che  hanno  prestato
servizio   senza   demerito    nell'Esercito,    nella    Marina    e
nell'Aeronautica; 
      dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera  a),  numero  3),
due posti sono riservati agli ufficiali ausiliari che hanno  prestato
servizio   senza   demerito    nell'Esercito,    nella    Marina    e
nell'Aeronautica e uno e' riservato al coniuge e ai figli  superstiti
ovvero ai parenti in linea collaterale di  secondo  grado  (se  unici
superstiti) del personale delle Forze  armate  (compresa  l'Arma  dei
carabinieri) e delle Forze di polizia  deceduto  in  servizio  e  per
causa di servizio; 
    2. Per i sei posti del Corpo sanitario, sono previste le seguenti
riserve: 
      dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera  b),  numero  1),
tre sono  riservati  agli  ufficiali  ausiliari  che  hanno  prestato
servizio   senza   demerito    nell'Esercito,    nella    Marina    e
nell'Aeronautica e uno e' riservato al coniuge e ai figli  superstiti
ovvero ai parenti in linea collaterale di  secondo  grado  (se  unici
superstiti) del personale delle Forze  armate  (compresa  l'Arma  dei
carabinieri) e delle Forze di polizia  deceduto  in  servizio  e  per
causa di servizio; 
      il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2),  e'
riservato agli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio  senza
demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica. 
    3. Per i cinque posti del Corpo di commissariato,  sono  previste
le seguenti riserve: 
      dei due posti di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  c),  numero
1), uno e' riservato agli  ufficiali  ausiliari  che  hanno  prestato
servizio   senza   demerito    nell'Esercito,    nella    Marina    e
nell'Aeronautica; 
      dei tre posti di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  c),  numero
2), due sono riservati agli ufficiali ausiliari  che  hanno  prestato
servizio   senza   demerito    nell'Esercito,    nella    Marina    e
nell'Aeronautica e uno e' riservato al coniuge e ai figli  superstiti
ovvero ai parenti in linea collaterale di  secondo  grado  (se  unici
superstiti) del personale delle Forze  armate  (compresa  l'Arma  dei
carabinieri) e delle Forze di polizia  deceduto  in  servizio  e  per
causa di servizio. 
    4. I posti riservati di cui al  presente  articolo  eventualmente
non  ricoperti  per  insufficienza  di  riservatari  idonei   saranno
devoluti  agli  altri  concorrenti  idonei  secondo  l'ordine   della
rispettiva graduatoria di merito.