Art. 8 Modalita' di ripartizione dei punteggi delle singole prove Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30) o equivalenti. Il voto riportato nelle prove scritte, nella valutazione dei titoli e nella prova orale verranno resi noti ai candidati attraverso la pubblicazione di apposito elenco sul sito web istituzionale di Ateneo alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/articolo1071.ht ml a cui sara' possibile accedere utilizzando una password dedicata che verra' fornita in sede di esame ai partecipanti alle due prove scritte. Anche la prova orale si intendera' superata se il candidato avra' ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30) o equivalenti. La votazione complessiva e' determinata dalla somma: a) della media dei voti conseguiti nelle prove scritte; b) dal punteggio riportato nella valutazione dei titoli; c) dalla votazione ottenuta nella prova orale.