Art. 3 
 
 
    Le eventuali istanze di ricusazione  di  uno  o  piu'  componenti
della commissione giudicatrice da parte dei candidati  devono  essere
presentate al rettore nel termine perentorio di trenta  giorni  dalla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami»  -  del  presente
decreto. Decorso tale termine, e comunque dopo  l'insediamento  della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.