Art. 3 Le eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti della commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere presentate al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente decreto. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.