Art. 15 
 
 
        Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 
 
 
    1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato  C  del
decreto ministeriale e devono essere conseguiti o, laddove  previsto,
riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto  per  la
presentazione della domanda di ammissione. Il punteggio  massimo  che
puo' essere attribuito ai titoli e' di dieci punti. 
    2. La commissione esaminatrice  valuta  esclusivamente  i  titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    3. La commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 8 del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, valuta i titoli dopo
le prove orali. 
    4. Il punteggio finale dei candidati si valuta in settantesimi  e
si ottiene dalla somma della media dei voti  conseguiti  nelle  prove
scritte, della votazione conseguita nella prova orale e del punteggio
attribuito nella valutazione dei titoli. 
    5. I candidati che  abbiano  superato  il  colloquio  devono  far
pervenire i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva  e
preferenza, di cui all'art. 3, gia' indicati nella domanda, a pena di
decadenza dai benefici, all'USR - Ufficio  II  competente,  entro  il
termine  perentorio  di  giorni  quindici   decorrenti   dal   giorno
successivo a quello in cui hanno  sostenuto  il  colloquio,  a  mezzo
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  oppure  a   mezzo   posta
elettronica certificata  (PEC)  all'indirizzo  indicato  all'art.  6,
comma 1. 
    Tale documentazione non e' richiesta nel  caso  in  cui  l'USR  -
Ufficio II ne sia gia' in possesso o ne possa disporre  richiedendola
ad  altre  pubbliche  amministrazioni  purche'  l'amministrazione   e
l'ufficio presso cui la relativa documentazione e'  depositata  siano
individuabili in base alle dichiarazioni  rese  dal  candidato  nella
domanda. 
    6. Non sono valutati  titoli  di  riserva  e  preferenza  la  cui
documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando. 
    7. L'amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul contenuto della  dichiarazione  di  cui  al  comma  2,  ai  sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
445  del  2000.  Le  eventuali  dichiarazioni  presentate   in   modo
incompleto o parziale possono  essere  successivamente  regolarizzate
entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora  dal  controllo
emerga la non  veridicita'  del  contenuto  della  dichiarazione,  il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti  sulla  base
delle dichiarazioni non  veritiere.  Le  dichiarazioni  mendaci  sono
perseguite a norma di legge.