Art. 3 
 
                Requisiti specifici per l'ammissione 
 
    Ai fini dell'ammissione al  concorso  e'  richiesto,  a  pena  di
esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui  all'art.
2, il possesso dei seguenti requisiti specifici: 
      Diploma di laurea (DL) in Chimica e tecnologie farmaceutiche  o
Chimica  e  tecnologia   farmaceutiche   o   Scienze   biologiche   o
biotecnologie indirizzo Biotecnologie mediche, conseguite secondo  le
modalita' precedenti all'entrata in vigore del  decreto  ministeriale
n. 509/1999, ivi comprese le relative equipollenze; 
      ovvero Laurea (L) conseguita secondo  le  modalita'  successive
all'entrata  in  vigore  del  decreto   ministeriale   n.   509/1999,
appartenente alle classi: 12, 1, 21; 
      ovvero Laurea (L) conseguita secondo  le  modalita'  successive
all'entrata  in  vigore  del   decreto   ministeriale   n.   270/2004
appartenente alle classi: L-13, L-2, L-27; 
      ovvero  Laurea  specialistica  (LS)   conseguita   secondo   le
modalita' successive  all'entrata  in  vigore  del  suddetto  decreto
ministeriale n. 509/1999, appartenente ad una delle seguenti  classi:
14/S, 6/S, 9/S, 69/S; 
      ovvero Laurea magistrale conseguita secondo le modalita' di cui
al  decreto  ministeriale  n.  270/2004  appartenente  ad  una  delle
seguenti classi: LM-13, LM-6, LM-9, LM-61. 
    I requisiti specifici sopra prescritti  devono  essere  posseduti
alla data  di  scadenza  del  termine  stabilito  nel  bando  per  la
presentazione della domanda di partecipazione. 
    Per i candidati in possesso di un  titolo  di  studio  conseguito
all'estero si rimanda a quanto specificato al successivo art. 4. 
    I candidati sono ammessi al concorso con riserva. 
    L'amministrazione  puo'  disporre,   con   decreto   direttoriale
motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l'esclusione
del candidato per difetto dei requisiti specifici di cui al  presente
articolo. 
    L'esclusione  ed  il  motivo  della  stessa  sono  comunicati  ai
candidati  esclusivamente  mediante   pubblicazione   nella   sezione
informatica dell'albo ufficiale di Ateneo nonche'  sul  sito  web  di
ateneo. 
    L'affissione all'albo del provvedimento di esclusione  ha  valore
di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.