Art. 10 
 
    Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito 
 
    L'amministrazione, con decreto del direttore generale,  accertata
la  regolarita'  della  procedura,  approva  gli  atti,  formula   la
graduatoria generale di merito nel rispetto  di  quanto  indicato  ai
precedenti articoli 6, 7 e 9 e dichiara il vincitore del concorso. Il
predetto decreto del direttore generale e' pubblicato  nella  sezione
informatica dell'albo ufficiale  dell'Ateneo  nonche'  sul  sito  web
dell'Ateneo. Dalla data di pubblicazione, nella  sezione  informatica
dell'albo ufficiale di  Ateneo,  decorre  il  termine  per  eventuali
impugnative. 
    La graduatoria generale di merito del  presente  concorso  rimane
vigente per il termine fissato dalla legge, decorrente dalla data  di
pubblicazione  nella  sezione  informatica  dell'albo  ufficiale   di
Ateneo.