Art. 11 
 
 
                       Accertamento sanitario 
 
 
    1. I candidati,  previa  sottoscrizione  della  dichiarazione  di
consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e  di
informazione sui protocolli  vaccinali  secondo  il  modello  di  cui
all'allegato D, saranno sottoposti, da parte della commissione di cui
al precedente art. 7, comma 1, lettera b), all'accertamento sanitario
al  fine  di  constatare  il  possesso  dell'idoneita'  al   servizio
permanente quale maresciallo  del  ruolo  musicisti  dell'Aeronautica
militare. 
    2. L'idoneita' psicofisica dei candidati sara'  definita  tenendo
conto sia del vigente elenco delle imperfezioni  e  delle  infermita'
che sono causa di inidoneita' al servizio militare e delle  direttive
tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni  e  infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare  e  criteri  per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare, approvate con il  decreto  ministeriale  4  giugno
2014 citato nelle premesse. 
    3. I candidati devono, altresi', rientrare nei valori limite  dei
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nell'art. 587
del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,
cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica  17
dicembre 2015, n. 207, accertati con  le  modalita'  riportate  nella
direttiva tecnica emanata  dall'Ispettorato  generale  della  sanita'
militare citata in premessa. La verifica dei parametri correlati alla
massa corporea non sara' effettuata per i candidati in servizio nelle
Forze armate. 
    4.  La   citata   commissione   medica,   presa   visione   della
documentazione sanitaria  di  cui  al  precedente  art.  10  prodotta
dall'interessato, sottoporra' i candidati a: 
      a) visita cardiologica con E.C.G.; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      d) visita psichiatrica; 
      e) analisi delle urine per la ricerca dei  seguenti  cataboliti
urinari di sostanza stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina,
oppiacei,  cannabinoidi,  e  barbiturici.  In  caso  di  positivita',
disporra' sul medesimo campione di test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa); 
      f) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
      g) analisi del sangue concernente: 
        emocromo completo; 
        VES; 
        glicemia; 
        creatininemia; 
        trigliceridemia; 
        colesterolemia; 
        transaminasemia (GOT-GPT); 
        bilirubinemia totale e frazionata; 
        gamma GT; 
      h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      i)  visita  medica  generale:  in  tale  sede  la   commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi  quando,  per
la loro sede, siano deturpanti o contrari al decoro  dell'uniforme  o
siano possibile indice  di  personalita'  abnorme  (in  tal  caso  da
accertare  con   visita   psichiatrica   e   con   appropriati   test
psicodiagnostici); 
      j)  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato. 
    5. La citata commissione medica definira' il profilo sanitario di
ciascun  candidato,  secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  normativa
vigente, sulla base delle risultanze della visita medica  generale  e
degli accertamenti eseguiti. Saranno giudicati idonei i candidati  ai
quali sia stato attribuito il seguente profilo minimo: 
      a) psiche (PS) 2; 
      b) costituzione (CO) 2; 
      c) apparato cardio-circolatorio (AC) 2; 
      d) apparato respiratorio (AR) 2; 
      e) apparati vari (AV) 2; 
      f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; 
      g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; 
      h) vista (VS) 2; 
      i) udito (AU) 2. 
    Tale profilo minimo dovra' essere conservato per tutta la  durata
del corso. 
    Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD non puo'  essere  motivo  di  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge n. 109/2010,  richiamata  nelle  premesse  al
bando. 
    6. La citata commissione medica, seduta stante, comunichera'  per
iscritto al candidato, che dovra' apporre la data e la propria  firma
sul  foglio  di   notifica,   l'esito   dell'accertamento   sanitario
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      «idoneo quale maresciallo del ruolo musicisti  dell'Aeronautica
militare», con l'indicazione del profilo sanitario; 
      «inidoneo    quale    maresciallo    del    ruolo     musicisti
dell'Aeronautica  militare»,  con  l'indicazione   della   causa   di
inidoneita'. 
    Il  giudizio  e'  definitivo  e  non  comporta  attribuzione   di
punteggio. 
    7. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari risultano
affetti da malattie o  lesioni  acute  di  recente  insorgenza  e  di
presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente  probabile
un'evoluzione migliorativa tale da  lasciar  prevedere  il  possibile
recupero  dei  requisiti  prescritti  in  tempi  compatibili  con  lo
svolgimento del concorso  e,  comunque,  entro  i  successivi  trenta
giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a  cura
della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale  recupero
dell'idoneita' fisica; nel frattempo, detti candidati potranno essere
ammessi a sostenere con riserva l'accertamento attitudinale di cui al
successivo art. 12. Se i candidati non avranno recuperato, al momento
della nuova visita, la prevista idoneita' fisica,  saranno  giudicati
«inidonei» e  l'esito  dell'accertamento  attitudinale  eventualmente
disposto  sara'  considerato  nullo.  Il  giudizio  di   inidoneita',
comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo  e  comporta
l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I  candidati
che risulteranno assenti il giorno della nuova  convocazione  saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. 
    8. I candidati di sesso femminile, in  caso  di  positivita'  del
test di gravidanza, non potranno essere  sottoposti  all'accertamento
sanitario di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), in quanto, ai sensi
dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza e'
stato accertato anche con le modalita' previste dall'art.  10,  comma
4, la Direzione generale per il personale militare procedera'  a  una
nuova convocazione in  data  compatibile  con  la  definizione  della
graduatoria di cui al successivo  art.  15.  Se  in  occasione  della
seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura,  la  preposta
commissione di cui al precedente art. 7,  comma  1,  lettera  b),  ne
dara' notizia  alla  citata  Direzione  generale  che  escludera'  la
candidata   dal   concorso   per   l'impossibilita'   di    procedere
all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal  presente
bando.