Art. 14 
 
 
                          Titoli di merito 
 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera a), ai fini della  formazione  delle  graduatorie  finali,
valutera', per i soli candidati giudicati idonei alle prove  pratiche
e teoriche di cui all'art. 13, i soli titoli di merito sottoelencati: 
      a) titoli accademici: 
        2° livello (punteggio massimo 10): 
          diploma di conservatorio (vecchio ordinamento); 
          diploma accademico di 2° livello  (che  assorbe  quello  di
primo livello) per lo strumento per il quale si concorre o affine; 
          diploma accademico di 2° livello per  altri  strumenti  e/o
discipline; 
        1° livello (punteggio massimo 8): 
          diploma accademico di 1° livello per lo  strumento  per  il
quale si concorre o affine; 
          diploma accademico di 1° livello per  altri  strumenti  e/o
discipline; 
      b) titoli didattici (punteggio massimo 5): 
        ogni  anno  accademico  (frazioni  di   anno   non   verranno
computate)  di  insegnamento  presso  un  conservatorio   statale   o
parificato dello strumento per il quale si concorre o affine; 
        ogni  anno  scolastico  (frazioni  di   anno   non   verranno
computate) di  insegnamento  presso  una  scuola  media  inferiore  e
superiore statale o parificata ad indirizzo musicale dello  strumento
per il quale si concorre o affine; 
        ogni anno accademico e/o scolastico  (frazioni  di  anno  non
verranno computate) di insegnamento degli strumenti diversi da quello
per il quale si concorre e da quelli ad esso affini; 
      c) titoli professionali (punteggio massimo 15 punti): 
        contratti con  importanti  istituzioni  sinfoniche,  liriche,
concertistiche italiane e/o estere della durata di almeno sei  giorni
ciascuno (contratti di durata inferiore a  sei  giorni  non  verranno
presi in considerazione) per lo strumento per il quale si concorre  o
affine; 
        concerti per importanti associazioni concertistiche  musicali
da solista o  in  formazione  da  camera  fino  a  13  strumenti  (da
accertarsi obbligatoriamente tramite attestazione  di  partecipazione
rilasciata dal presidente o  direttore  artistico  dell'associazione)
con lo strumento per il quale si concorre o affine; 
        vincite di importanti concorsi nazionali od internazionali da
solista o in formazione da camera per lo strumento per  il  quale  si
concorre o affine; 
        far parte delle bande musicali di Forza armata e dei Corpi di
Polizia per lo strumento per il quale si concorre o affine; 
        far parte delle fanfare della Forza armata per  lo  strumento
per il quale si concorre o affine; 
        aver conseguito l'idoneita', negli ultimi  ventiquattro  mesi
dalla data di pubblicazione del bando, per lo strumento per il  quale
si concorre o affine al concorso presso le bande  musicali  di  Forza
armata e dei Corpi di Polizia; 
        pubblicazioni  di  metodi  di  tecnica   strumentale   o   di
organologia relativi allo  strumento  per  il  quale  si  concorre  o
affine; 
        incisioni su CD e/o DVD in formazione da camera,  da  solista
fino a 13 strumenti relative allo strumento per il quale si  concorre
o affine; 
        incisioni su  CD  e/o  DVD  da  solista  con  accompagnamento
orchestrale o pianistico relative allo  strumento  per  il  quale  si
concorre o affine; 
        composizioni  originali  pubblicate  dall'evidente  contenuto
tecnico strumentale relative allo strumento per il quale si  concorre
o affine. 
    2. Saranno valutati solo i titoli di merito posseduti  alla  data
di scadenza del termine di presentazione delle domande. 
    3. I soli candidati risultati idonei alle prove di  cui  all'art.
13, in occasione dell'ultima prova sostenuta, dovranno  consegnare  i
titoli di merito in formato cartaceo o su supporto  informatico  alla
commissione   esaminatrice.   I   titoli   di    merito    consegnati
successivamente  rispetto  al  giorno  dell'ultima  prova   sostenuta
dall'interessato non saranno valutati. 
    4. I  titoli  di  merito,  accompagnati  da  un  elenco  numerico
cartaceo in duplice copia (suddiviso in titoli accademici,  didattici
e professionali), dovranno essere presentati in  una  delle  seguenti
modalita': 
      a) in originale o copia  resa  conforme  secondo  le  modalita'
stabilite dalla legge; 
      b) con dichiarazione sostitutiva di certificazione e  dell'atto
di notorieta' ex articoli 46 e 47 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tal caso il candidato  dovra'
fornire  dettagliatamente   tutti   gli   elementi   necessari   alla
valutazione  del  titolo  che  si  intende  produrre,   conformemente
all'allegato I del bando. L'omissione anche di uno solo dei  suddetti
elementi comportera' la non valutazione del  titolo  autocertificato.
Resta inteso che per le pubblicazioni, incisioni  e  composizioni  il
candidato dovra' fornire una copia resa conforme secondo le modalita'
stabilite dalla legge. 
    La conformita' agli originali dei titoli consegnati  su  supporto
informatico potra' essere attestata dal concorrente con dichiarazione
in calce al citato elenco cartaceo. 
    5. Sara' cura dell'amministrazione  effettuare  idonei  controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive a  norma  dell'art.
71  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.   445/2000,
riservandosi  la  facolta'  di  chiedere   al   candidato,   per   le
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta',  l'esibizione  dei
titoli di merito in  originale  o  copia  resa  conforme  secondo  le
modalita' stabilite dalla legge.