Art. 15 
 
 
                         Graduatorie finali 
 
 
    1. La citata commissione esaminatrice formera', sulla base  della
media del  punteggio  riportato  da  ciascun  candidato  nelle  prove
pratiche di cui al precedente art. 13 e di quello  riportato  per  il
possesso dei titoli di merito  di  cui  al  precedente  art.  14,  le
graduatorie finali distinte per i singoli strumenti a concorso. 
    2. I titoli di preferenza saranno valutati solo se posseduti alla
data di  scadenza  del  termine  di  presentazione  della  domanda  e
dovranno essere indicati nella domanda di partecipazione. 
    3. Costituisce titolo  di  preferenza,  a  parita'  di  punteggio
complessivo, l'appartenenza del candidato alla Aeronautica  militare.
A parita' di  punteggio  complessivo  fra  i  candidati  appartenenti
all'Aeronautica militare sara' preferito il candidato che riveste  il
grado piu' elevato e, in caso di parita' di grado, il  candidato  con
maggiore anzianita' di servizio. 
    4. In caso di parita' di punteggio complessivo tra candidati  non
appartenenti  all'Aeronautica  militare,  sara'  data  precedenza  al
candidato in possesso dei titoli di preferenza di cui all'allegato L.
In caso di ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu' giovane di
eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 15  maggio  1997,  n.
127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n.  191.
Il  presidente  della  commissione  esaminatrice   consegnera'   alla
Direzione  generale  per  il  personale   militare   le   graduatorie
definitive  su  supporto  cartaceo  e  informatico  non  riscrivibile
protetto da password (CD-rom/DVD, in formato pdf). 
    5.  Le  graduatorie  finali  di  merito  dei  vincitori   saranno
approvate  con  decreto  del  direttore  generale  per  il  personale
militare o di autorita' da lui delegata  e  pubblicate  nel  Giornale
ufficiale della difesa. Di  tale  pubblicazione  sara'  data  notizia
mediante avviso inserito nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami».  Dal  giorno  di
pubblicazione del citato avviso  decorre  il  termine  per  eventuali
impugnative.