Art. 2 
 
 
    1. Al suddetto concorso e'  ammesso  a  partecipare  soltanto  il
personale disabile, ai sensi della legge 12 marzo  1999,  n.  68,  in
possesso dei sotto indicati requisiti: 
      a) eta' non superiore ai 65 anni; 
      b) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione  europea.
Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani  non  appartenenti
alla Repubblica; 
      c)  una  delle  lauree  indicate  nel  precedente  art.  1,  in
relazione al concorso a cui intende  partecipare  rilasciata  da  una
universita' della Repubblica. In caso di titolo accademico rilasciato
da universita' di  altro  Stato  dell'Unione  europea,  deve  esserne
riconosciuta l'equiparazione alla laurea italiana  con  le  modalita'
prescritte dall'art. 38, comma 3, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. Sono escluse tutte le equipollenze; 
      d) titolo  di  dott.  di  ricerca  in  materie  attinenti  agli
argomenti della prova scritta del concorso ovvero esperienza maturata
svolgendo, presso universita' o qualificati enti, organismi o  centri
di ricerca pubblici o privati, per almeno un triennio  post  lauream,
attivita' tecnologica e/o professionale,  valutata  positivamente  ai
sensi dell'art. 20, comma 4, lettera a) del  decreto  legislativo  n.
127/2003. 
      Il  possesso  di  detto   requisito   sara'   accertato   dalla
commissione esaminatrice, che dovra'  darne  tempestivamente  notizia
all'ufficio  III  reclutamento,  borse   di   studio   e   formazione
dell'istituto, al fine dell'eventuale esclusione  dei  candidati  che
non risultassero in possesso del requisito stesso; 
      e) Idoneita' a svolgere le mansioni all'impiego per il quale si
concorre; l'istituto si riserva di  sottoporre  a  visita  medica  di
controllo i vincitori del concorso. 
    2.  I  candidati  che  siano  cittadini  di  uno   Stato   membro
dell'Unione europea diverso da quello  italiano  dovranno  possedere,
altresi', adeguata conoscenza della lingua italiana. 
    Detta conoscenza sara' accertata dalla  commissione  esaminatrice
tramite apposito colloquio che precedera' la prova scritta di cui  al
successivo art. 6. 
    3. Non possono essere ammessi al concorso: 
      a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      b) coloro che siano stati destituiti o dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento; 
      c) coloro che siano  stati  dichiarati  decaduti  da  un  altro
impiego pubblico per aver conseguito  l'impiego  stesso  mediante  la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile; 
    4.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
    5. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti
potra' essere disposta in  ogni  momento  con  decreto  motivato  del
direttore della direzione centrale delle risorse umane ed economiche.