Art. 6 Ammissione alle prove orali e superamento dell'esame 1. Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a diciotto trentesimi di voto in ciascuna prova scritta. L'elenco degli ammessi e' sottoscritto dal presidente e dal segretario ed e' depositato presso la segreteria della commissione esaminatrice. 2. Ai candidati ammessi alla prova orale e' data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, della data, del luogo e dell'ora delle prove orali. L'avviso per la presentazione alla prova orale e' recapitato al candidato, presso uno dei contatti indicati nel modulo di domanda di ammissione e preferibilmente a mezzo pec, almeno trenta giorni prima della data fissata per la prova stessa. 3. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico. La prova orale completa non puo' avere durata inferiore a quarantacinque minuti ne' superiore a sessanta minuti. 4. Al termine di ciascuna prova orale la commissione d'esame delibera la votazione da assegnare al candidato, che ottiene l'idoneita' se raggiunge almeno i ventuno trentesimi di voto. Del voto complessivamente riportato e' data comunicazione al candidato al termine della prova. 5. Al termine della sessione d'esame la Commissione pubblica l'elenco dei nominativi, in ordine alfabetico, di coloro che hanno superato l'esame con il voto complessivamente riportato. Detto elenco, a firma del presidente e del segretario, e' depositato presso la segreteria della Commissione esaminatrice.