Art. 6 
 
        Ammissione alle prove orali e superamento dell'esame 
 
    1. Sono ammessi alle prove orali i candidati che  hanno  ottenuto
un punteggio pari o  superiore  a  diciotto  trentesimi  di  voto  in
ciascuna prova scritta. L'elenco degli ammessi  e'  sottoscritto  dal
presidente e dal segretario ed e'  depositato  presso  la  segreteria
della commissione esaminatrice. 
    2. Ai candidati ammessi alla prova orale e'  data  comunicazione,
con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte,
della data, del luogo e dell'ora delle prove orali. L'avviso  per  la
presentazione alla prova orale e' recapitato al candidato, presso uno
dei  contatti  indicati  nel  modulo  di  domanda  di  ammissione   e
preferibilmente a mezzo pec, almeno trenta giorni  prima  della  data
fissata per la prova stessa. 
    3. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al  pubblico.  La
prova orale completa non puo' avere durata inferiore a quarantacinque
minuti ne' superiore a sessanta minuti. 
    4. Al termine di ciascuna  prova  orale  la  commissione  d'esame
delibera  la  votazione  da  assegnare  al  candidato,  che   ottiene
l'idoneita' se raggiunge almeno i ventuno  trentesimi  di  voto.  Del
voto complessivamente riportato e' data comunicazione al candidato al
termine della prova. 
    5. Al termine della  sessione  d'esame  la  Commissione  pubblica
l'elenco dei nominativi, in ordine alfabetico, di  coloro  che  hanno
superato  l'esame  con  il  voto  complessivamente  riportato.  Detto
elenco, a firma del presidente e del segretario, e' depositato presso
la segreteria della Commissione esaminatrice.