Art. 6 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
      a) commissione valutatrice; 
      b) commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a)  sara'
composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di  Vascello,
presidente; 
      b) un Ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  Sottotenente  di
Vascello, membro esperto del settore; 
      c) un Funzionario amministrativo designato dalla DGPM, membro; 
      d) un Sottufficiale appartenente  al  ruolo  Marescialli  della
Marina militare, segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b)  sara'
composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano  di  Vascello
del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; 
      b) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente  di  Vascello
del Corpo sanitario militare marittimo, membri; 
      c) un Sottufficiale appartenente  al  ruolo  Marescialli  della
Marina militare, segretario senza diritto di voto. 
    4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c)  sara'
composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di  Vascello,
presidente; 
      b) due Ufficiali specialisti in  selezione  attitudinale  della
Marina militare, membri; 
      c) un Sottufficiale appartenente  al  ruolo  Marescialli  della
Marina militare, segretario senza diritto di voto. 
    Detta  commissione  si  avvarra'  del   supporto   di   Ufficiali
specialisti in selezione attitudinale della Marina militare.