Art. 3 
 
 
    Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 16, comma 3,  lettera
b) punti  3)  e  4)  e  lettera  c),  punto  3)  del  citato  Decreto
Interdirigenziale n. 7/1D del 5 aprile 2019 citato nelle premesse, e'
cosi' modificato: 
    «Art. 16 (Titoli di merito). - ...omissis... 
    b) per i soli posti a concorso  di  cui  all'art.  1,  comma  1),
lettera c): ulteriori titoli di studio rispetto a  quelli  prescritti
per la partecipazione al concorso per ausiliari del  ruolo  speciale:
fino a un massimo di sei punti cosi' ripartiti (punteggi tra loro non
cumulabili): 
      ...omissis... 
      3) per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado  con
voto compreso tra 55/60 e 60/60 ovvero tra 91/100 e 100/100: punti  2
(due); 
      4) per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado  con
voto pari o inferiore a 54/60 ovvero 90/100: punti 1 (uno); 
      ...omissis... 
    c) titoli di servizio: fino a un  massimo  di  punti  sei,  cosi'
ripartiti: 
      ...omissis...». 
      3) per ogni semestre di servizio  o  in  proporzione  per  ogni
frazione di semestre di servizio prestato in  altra  Forza  armata  o
Corpo  Armato  dello  Stato:  punti  0,125  con  attribuzione  di  un
punteggio massimo di punti 0,5; 
    ...omissis...».