Art. 3 Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 16, comma 3, lettera b) punti 3) e 4) e lettera c), punto 3) del citato Decreto Interdirigenziale n. 7/1D del 5 aprile 2019 citato nelle premesse, e' cosi' modificato: «Art. 16 (Titoli di merito). - ...omissis... b) per i soli posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1), lettera c): ulteriori titoli di studio rispetto a quelli prescritti per la partecipazione al concorso per ausiliari del ruolo speciale: fino a un massimo di sei punti cosi' ripartiti (punteggi tra loro non cumulabili): ...omissis... 3) per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con voto compreso tra 55/60 e 60/60 ovvero tra 91/100 e 100/100: punti 2 (due); 4) per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con voto pari o inferiore a 54/60 ovvero 90/100: punti 1 (uno); ...omissis... c) titoli di servizio: fino a un massimo di punti sei, cosi' ripartiti: ...omissis...». 3) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni frazione di semestre di servizio prestato in altra Forza armata o Corpo Armato dello Stato: punti 0,125 con attribuzione di un punteggio massimo di punti 0,5; ...omissis...».