Art. 3 Ai sensi del comma 16, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale decorrono i trenta giorni (come previsto con legge n. 236/2005 di conversione del decreto-legge n. 120/1995) per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.