Art. 7 Prove d'esame 1. Gli esami consistono in tre prove scritte e una prova orale. 2. Qualora il numero delle domande di partecipazione sia tale da pregiudicare l'efficienza e la speditezza dello svolgimento della procedura di concorso, la commissione esaminatrice puo' decidere, su proposta dell'amministrazione, di far precedere le prove d'esame da una prova selettiva che consiste in 100 quesiti, a risposta multipla e a correzione informatizzata, concernenti le materie e gli argomenti di cui all'allegato B, parte I. I quesiti oggetto della prova selettiva sono estratti da un archivio, validato dalla commissione esaminatrice, reso pubblico, con le modalita' di cui all'art. 12, comma 2, non oltre il ventesimo giorno precedente la data di inizio della prova selettiva. Per lo svolgimento della prova selettiva i candidati sono distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato dalla commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni. La mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal concorso. La prova selettiva e' valutata in centesimi, con la sottrazione, partendo da base 100, di 1 punto per ogni risposta errata e di 0,8 punti per ogni risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova selettiva e' comunicato agli interessati mediante pubblicazione di elenchi nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1.