Art. 14 
 
                   Titoli di preferenza e riserva 
 
    1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  successive
modifiche ed integrazioni, in materia di riserva di posti e di titoli
di preferenza. 
    2. In particolare, si applicano le riserve  di  cui  all'art.  7,
comma 2, della legge 12 marzo 1999,  n.  68,  recante  norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili, nei limiti  della  complessiva  quota
d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e  agli
artt. 1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15  marzo
2010, n. 66, concernente il codice dell'Ordinamento militare.  Coloro
che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione  della  legge
n. 68/99 e che non possono produrre il certificato di  disoccupazione
rilasciato dai centri per l'impiego poiche' occupati con contratto  a
tempo determinato alla data di scadenza del  bando,  indicheranno  la
data e  la  procedura  in  cui  hanno  presentato  in  precedenza  la
certificazione richiesta. 
    3. I soggetti appartenenti alla categoria di cui all'art. 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 possono avvalersi della riserva dei  posti
laddove  la  quota  da  destinare  obbligatoriamente  alla   predetta
categoria non risulti coperta. 
    4. Le riserve di legge, in applicazione della normativa  vigente,
e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto  della
formulazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 12
nel limite massimo del 50 per cento del totale dei posti  di  cui  al
presente bando. 
    5.  Gli  eventuali  titoli  di  riserva,  nonche'  i  titoli   di
preferenza, per poter essere oggetto di  valutazione,  devono  essere
posseduti alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
della domanda di partecipazione. 
    6. Le riserve di legge ed i titoli di  preferenza  sono  valutati
esclusivamente  all'atto   della   formulazione   della   graduatoria
definitiva. 
    7. I posti riservati, qualora non coperti, sono  attribuiti  agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria.