Art. 15 Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale 1. Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione, sono dichiarati vincitori, fino a concorrenza dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, formulata sulla base dei punteggi riportati nelle prove d'esame e tenuto conto dei titoli che danno luogo a riserva e/o a preferenza. 2. La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono approvate con decreto del Direttore generale dei servizi e affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali che saranno pubblicate sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative.