Art. 12 
 
 
Titoli di preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione  della
                             graduatoria 
 
 
    1. Espletate le prove del concorso, la  Commissione  esaminatrice
forma la graduatoria di merito, sommando  per  ciascun  candidato  la
media  dei  voti  conseguiti  nelle  prove  scritte  e  la  votazione
conseguita nel colloquio. 
    2. A parita' di punteggio si  applicano  le  preferenze  previste
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. 
    3. Con apposito provvedimento, riconosciuta  la  regolarita'  del
procedimento, e' approvata la graduatoria finale e sono dichiarati  i
vincitori  del  concorso,  sotto  condizione  dell'accertamento   del
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego. 
    4. Di tale provvedimento e' data notizia  mediante  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» - ed e' pubblicato sui siti  istituzionali  della
Giustizia amministrativa, della Corte  dei  conti  e  dell'Avvocatura
dello Stato - Sezione Amministrazione trasparente  -  oltre  che  sul
portale della Corte dei conti di cui all'art. 5, comma 2 del presente
bando. 
    5. Dalla data di pubblicazione dell'avviso  di  cui  al  comma  4
decorre il termine di quindici giorni per presentare reclamo  scritto
per eventuali errori od omissioni, nonche' il termine  di  decorrenza
per eventuali impugnative. 
    6. Una volta pubblicata la graduatoria definitiva  dei  vincitori
del concorso, ciascuna  delle  amministrazioni  interessate  rendera'
note,  tramite  pubblicazione  sui  siti  istituzionali   alla   voce
«Amministrazione  trasparente  -  bandi  di  concorso»  le  sedi   da
ricoprire.