Art. 3 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
      b) godimento dei diritti politici; 
      c) titolo di studio tra i seguenti: 
        laurea di primo livello secondo la classificazione di cui  al
decreto ministeriale n. 270 del 2004: 
          L-14 - Scienze dei servizi giuridici; 
          L-16 - Scienze politiche; 
          L-18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale; 
          L-33 - Scienze economiche; 
          L-36 - Scienze dell'amministrazione; 
        laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n.  270  del
2004: 
          LMG /01 - Giurisprudenza; 
          LM-56 - Scienze dell'economia; 
          LM-77 - Scienze economico-aziendali; 
          LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni; 
          LM-52 - Relazioni internazionali; 
          LM-62 - Scienze della politica; 
        diploma  di  laurea  del   vecchio   ordinamento   o   laurea
specialistica equiparati alle suindicate classi di laurea  magistrale
(decreto  ministeriale  n.  270  del   2004)   secondo   il   decreto
interministeriale  del  9  luglio  2009  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233. 
    I candidati in possesso dei suddetti titoli di studio  rilasciati
da un Paese dell'Unione europea, sono ammessi a partecipare  ove  gli
stessi  siano  stati  equiparati  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 38, comma  3  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  da  allegare  alla  domanda  di
partecipazione; 
      d) idoneita' alla mansione da  svolgere.  L'amministrazione  ha
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i  vincitori  del
concorso; 
      e) qualita' morali e condotta incensurabili; 
      f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per  i
cittadini soggetti a tale obbligo. 
    2. Non sono ammessi al concorso coloro che: 
      a) siano esclusi dall'elettorato attivo politico; 
      b) siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso  una
pubblica amministrazione per  persistente  insufficiente  rendimento,
ovvero siano stati licenziati da  altro  impiego  statale,  ai  sensi
della vigente normativa contrattuale, per aver  conseguito  l'impiego
mediante la produzione di documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. 
    3.  Le  amministrazioni  si  riservano  di  provvedere  d'ufficio
all'accertamento dei requisiti,  nonche'  delle  eventuali  cause  di
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.