Art. 3 Requisiti di ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; b) godimento dei diritti politici; c) titolo di studio tra i seguenti: laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004: L-14 - Scienze dei servizi giuridici; L-16 - Scienze politiche; L-18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-33 - Scienze economiche; L-36 - Scienze dell'amministrazione; laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004: LMG /01 - Giurisprudenza; LM-56 - Scienze dell'economia; LM-77 - Scienze economico-aziendali; LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-52 - Relazioni internazionali; LM-62 - Scienze della politica; diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica equiparati alle suindicate classi di laurea magistrale (decreto ministeriale n. 270 del 2004) secondo il decreto interministeriale del 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233. I candidati in possesso dei suddetti titoli di studio rilasciati da un Paese dell'Unione europea, sono ammessi a partecipare ove gli stessi siano stati equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da allegare alla domanda di partecipazione; d) idoneita' alla mansione da svolgere. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; e) qualita' morali e condotta incensurabili; f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo. 2. Non sono ammessi al concorso coloro che: a) siano esclusi dall'elettorato attivo politico; b) siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. 3. Le amministrazioni si riservano di provvedere d'ufficio all'accertamento dei requisiti, nonche' delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.