Art. 8 Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice del concorso e' nominata con successivo decreto dai segretari generali della Corte dei conti, della Giustizia amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato e puo' essere integrata da un componente esperto in lingua inglese e francese. 2. La Commissione esaminatrice del concorso e' costituita da un consigliere di Stato, che la presiede, da un magistrato della Corte dei conti e da un avvocato dello Stato. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Giustizia amministrativa della qualifica prevista dall'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 3. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta Commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.