Art. 8 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Commissione  esaminatrice  del  concorso  e'  nominata  con
successivo decreto dai segretari  generali  della  Corte  dei  conti,
della Giustizia amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato  e  puo'
essere integrata  da  un  componente  esperto  in  lingua  inglese  e
francese. 
    2. La Commissione esaminatrice del concorso e' costituita  da  un
consigliere di Stato, che la presiede, da un magistrato  della  Corte
dei conti e da  un  avvocato  dello  Stato.  Svolge  le  funzioni  di
segretario  un  funzionario  della  Giustizia  amministrativa   della
qualifica prevista dall'art. 9, comma 2 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    3. Almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente  della  predetta
Commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art.  57,  lettera
a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.