Art. 11 
 
                       Assunzione in servizio 
 
    1. L'assunzione dei vincitori avverra' compatibilmente ai  limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di  vincoli  finanziari  e
regime delle assunzioni. 
    2. I candidati  dichiarati  vincitori  del  concorso  di  cui  al
presente bando saranno invitati,  a  partire  dal  candidato  che  ha
conseguito  il  punteggio  piu'  elevato   secondo   l'ordine   della
graduatoria finale di merito, a scegliere una  sede  di  assegnazione
tra quelle disponibili. 
    3.  Successivamente  all'assunzione  in  servizio  dei  candidati
dichiarati  vincitori,  le  sedi  che  eventualmente  si   renderanno
nuovamente disponibili, a seguito di rinunce, ovvero  interruzioni  a
vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato con il Ministero  per
i beni e  le  attivita'  culturali,  che  siano  intervenute  durante
l'espletamento del periodo di prova come  disciplinato  dall'articolo
14 del CCNL comparto Funzioni Centrali 2016-2018, non potranno essere
oggetto di riassegnazione a favore di coloro i quali siano stati gia'
assegnati ad altra sede in  qualita'  di  vincitori  della  procedura
concorsuale di cui al presente bando. 
    4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 361,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
    5. I candidati dichiarati  vincitori  del  concorso  oggetto  del
presente  bando  saranno  assunti,  con  riserva  di  controllare  il
possesso dei requisiti dichiarati in domanda, mediante la stipula  di
un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo  la
disciplina prevista dal  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro
vigente al momento  dell'immissione  in  servizio,  per  l'assunzione
nella Area II del personale non dirigenziale, posizione economica F2,
del Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali,  nel  profilo
professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza. 
    6. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2-ter, del  decreto-legge  31
maggio 2014, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2014, n. 106, la durata temporale dell'obbligo  di  permanenza
nella sede di prima  destinazione,  di  cui  all'articolo  35,  comma
5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' di tre anni. 
    7. Al momento dell'assunzione, il vincitore deve  presentare  una
dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilita'
richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. 
    8. Non si procede all'instaurazione del rapporto  di  lavoro  nei
confronti dei candidati  che  abbiano  superato  il  limite  di  eta'
previsto dalla vigente normativa in materia pensionistica.