Art. 14 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 
    2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando  non  si
applica - tenuto  conto  della  specialita'  della  procedura,  della
necessita' della uniformita'  della  stessa,  della  simultaneita'  e
della globalita' dell'iter, alla luce della delega  ex  articolo  35,
comma 5,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  -  la
disciplina regolamentare in materia di concorsi del Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali. 
    3.  Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  del  Lazio
entro sessanta  giorni  dalla  data  di   pubblicazione   o   ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi  giorni
dalla stessa data. 
    4. Resta ferma la facolta' della Commissione  RIPAM  di  disporre
con provvedimento motivato,  in  qualsiasi  momento  della  procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per  difetto  dei  prescritti
requisiti,  per  la  mancata   o   incompleta   presentazione   della
documentazione prevista o in esito  alle  verifiche  richieste  dalla
medesima procedura concorsuale. 
    5. Il Ministero per i beni e le attivita'  culturali  si  riserva
analoga facolta', disponendo di non  procedere  all'assunzione  o  di
revocare la medesima, in caso di  accertata  mancanza,  originaria  o
sopravvenuta,  dei  requisiti  richiesti  per  la  partecipazione  al
concorso. 
 
        Roma, 31 luglio 2019 
 
             p. il Dipartimento della funzione pubblica 
                               Barila' 
 
            p. il Ministero dell'economia e delle finanze 
                              Castaldi 
 
                    p. il Ministero dell'interno 
                              Perrotta