Art. 13 Accertamento attitudinale 1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti a un accertamento attitudinale a cura della commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera d), eseguito secondo le direttive tecniche impartite dallo Stato Maggiore dell'Esercito, finalizzato a valutare le qualita' attitudinali e caratteriologiche del concorrente. Detto accertamento consistera' in una serie di prove attitudinali e in un'intervista di selezione. In particolare, attraverso il medesimo, saranno valutate le potenzialita' adattative, le capacita' relazionali, emozionali e del lavoro. 2. La commissione esprimera' nei confronti di ciascun concorrente uno dei seguenti giudizi che sara' comunicato seduta stante e per iscritto all'interessato: «idoneo quale ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato o del Corpo sanitario dell'Esercito»; «non idoneo quale ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato o del Corpo sanitario dell'Esercito», con indicazione del motivo. Il giudizio riportato nell'accertamento attitudinale e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal concorso. 3. I concorrenti nei confronti dei quali, ai sensi del precedente art. 12, comma 1, comma 3. lettera f) 10° alinea e comma 10, non e' stato espresso alcun giudizio perche' rinviati ad altra data dalla commissione per gli accertamenti sanitari o perche' hanno formalmente manifestato volonta' di presentare istanza di riesame, saranno ammessi con riserva a completare l'accertamento attitudinale. Tali concorrenti, qualora giudicati non idonei al termine dell'accertamento attitudinale, saranno esclusi dal concorso, pertanto non saranno ammessi a sostenere il riesame degli accertamenti sanitari ovvero riconvocati perche' rinviati ad altra data dalla commissione per gli accertamenti sanitari. Se, invece, saranno giudicati idonei al termine dell'accertamento attitudinale, ma successivamente conseguiranno il giudizio di non idoneita' agli accertamenti sanitari di cui al precedente art. 12, ovvero al riesame degli accertamenti sanitari di cui al precedente art. 12, comma 10, saranno comunque esclusi dal concorso, indipendentemente dall'esito dell'accertamento attitudinale sostenuto con riserva. 4. I verbali relativi alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari e agli accertamenti attitudinali dovranno essere inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla conclusione dell'accertamento attitudinale di cui al presente articolo.