Art. 20 Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata 1. Gli ufficiali in ferma prefissata possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto e qualora in possesso dei requisiti indicati dal relativo bando, ai concorsi per il reclutamento di: a) ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sempreche' non hanno superato il giorno di compimento del quarantesimo anno di eta'; b) ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali di cui all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. Gli ufficiali in ferma prefissata che avranno completato la ferma di cui al precedente art. 16, comma 3, saranno collocati in congedo. 3. A favore degli ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare sono previste riserve fino all'80% dei posti annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi per gli Ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali a nomina diretta di cui all'art. 652 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.