Art. 9 
 
    1.  La  votazione  complessiva  sara'  determinata  sommando   il
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei  voti
conseguiti nella prova scritta e  nella  prova  pratica  ed  il  voto
riportato nella prova orale. 
    2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la
relativa commissione esaminatrice formera' la graduatoria di  merito,
con l'indicazione delle votazioni stesse.