Art. 9 1. La votazione complessiva sara' determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti conseguiti nella prova scritta e nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale. 2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la relativa commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito, con l'indicazione delle votazioni stesse.