Art. 7 
 
              Riserve e preferenze a parita' di merito 
 
    I concorrenti che avranno superato la prova  orale  dovranno  far
pervenire in  carta  semplice  a  questa  amministrazione,  entro  il
termine  perentorio  di  quindici  giorni,  che  decorre  dal  giorno
successivo a quello in cui i singoli candidati avranno  sostenuto  la
prova orale, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto
di notorieta' di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  del
28 dicembre 2000, n.  445,  attestanti  il  possesso  dei  titoli  di
riserva e/o di preferenza a parita' di merito,  gia'  indicati  nella
domanda e gia' posseduti alla data di scadenza del termine utile  per
la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
    Si fa presente che, ai sensi dell'art. 15, comma 1 della legge n.
183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione
in ordine a stati, qualita' personali  e  fatti  non  possono  essere
esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere  sostituite
con le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 
    I beneficiari della riserva di cui all'art. 1 del presente bando,
come previsto degli dagli articoli 1014, commi 3 e 4, e 678, comma  9
del decreto  legislativo  n.  66  del  15  marzo  2010  e  successive
modificazioni ed integrazioni, sono i  volontari  in  ferma  breve  e
ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito  ovvero
durante il periodo di rafferma e i volontari in servizio  permanente,
nonche'  gli  ufficiali  di  complemento  in  ferma  biennale  e  gli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito  la
ferma contratta. 
    A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      5) gli orfani di guerra; 
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      7) gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      8) i feriti in combattimento; 
      9) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      10) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      12) i figli dei mutilati e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
      14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato; 
      16)  coloro  che  abbiano  prestato  servizio   militare   come
combattenti; 
      17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che  ha  indetto
il concorso; 
      18) i coniugati e i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
      20) militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche; 
      c) dalla minore eta'.