Art. 7 Riserve e preferenze a parita' di merito I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire in carta semplice a questa amministrazione, entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorieta' di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei titoli di riserva e/o di preferenza a parita' di merito, gia' indicati nella domanda e gia' posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 15, comma 1 della legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. I beneficiari della riserva di cui all'art. 1 del presente bando, come previsto degli dagli articoli 1014, commi 3 e 4, e 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, sono i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma e i volontari in servizio permanente, nonche' gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta'.