Art. 15 Graduatoria finale di merito 1. Al termine degli accertamenti, la sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), predispone la graduatoria finale di merito secondo il punteggio riportato da ciascun candidato. 2. Sono iscritti nell'anzidetta graduatoria i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 2. 3. Il punteggio complessivo di merito e' determinato dalla somma dei punti attribuiti per il possesso dei titoli di cui alla tabella in allegato 2. 4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile. 5. In caso di ulteriore parita', si osservano le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 6. I titoli preferenziali e/o maggiorativi sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, siano stati prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 2. 7. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza viene approvata la graduatoria finale di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine della stessa, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. 8. La graduatoria e' resa nota con avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet del Corpo e presso l'ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza - viale XXI Aprile n. 51 - Roma (numero verde 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11.