Art. 12 
 
                             Prove orali 
 
    1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
e all'accertamento attitudinale saranno ammessi a sostenere le  prove
orali, indicativamente nel mese di febbraio 2020. Le sedi e  le  date
di svolgimento di tali prove saranno rese note  con  avviso  inserito
nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale  concorsi.
La predetta comunicazione  avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti. 
    2. Coloro che risulteranno assenti nel giorno  stabilito  saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    3. Le modalita' di svolgimento e il programma della  prova  orale
sono riportati nei citati allegati B e C. 
    4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente  avra'
riportato una votazione non inferiore a 18/30, utile  ai  fini  della
formazione della graduatoria di cui al successivo art. 13. 
    La prova obbligatoria di lingua inglese si considera superata  se
il candidato consegue il punteggio minimo di 18/30. 
    5. I concorrenti che avranno superato la prova orale,  sempreche'
lo abbiano chiesto  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
sosterranno, in aggiunta a quella obbligatoria di lingua inglese,  la
prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di  una  lingua
scelta tra il francese, lo spagnolo  e  il  tedesco)  indicata  nella
domanda stessa, con le modalita' riportate nei citati allegati B e C. 
    Ai concorrenti che sosterranno  la  prova  orale  facoltativa  di
lingua straniera sara' assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione
al  voto  conseguito  in  ciascuna  delle  lingue  prescelte,   cosi'
determinato: 
      a) da 0 a 20,999/30: punti 0; 
      b) da 21/30 a 23,999/30: punti 1; 
      c) da 24/30 a 26,999/30: punti 1,50; 
      d) da 27/30 a 30/30: punti 2.