Art. 8 
 
                       Svolgimento dell'esame 
 
    1. I candidati, i quali non siano stati esclusi  dalla  prova  di
idoneita' ai sensi dell'art. 5,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  sono
ammessi a sostenere l'esame e sono tenuti a presentarsi  nel  giorno,
nel luogo e nell'orario stabiliti ai sensi dell'art. 7. 
    2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento  dell'esame
e' comunicato dalla commissione prima del suo inizio. 
    3. Per lo svolgimento dell'esame non e' ammessa la  consultazione
di  testi,  vocabolari  o  dizionari,  ne'  l'utilizzo  di   telefoni
cellulari, calcolatrici e altri supporti elettronici  o  cartacei  di
qualsiasi specie. 
    L'inosservanza  di  tali  disposizioni,  nonche'  di  ogni  altra
disposizione  stabilita  dalla  commissione   esaminatrice   per   lo
svolgimento dell'esame, comporta l'immediata esclusione del candidato
dalla prova. 
    4. L'esame e'  corretto  in  forma  anonima,  esclusivamente  con
l'ausilio  di  tecnologia  informatica  e  si  intende  superato  dai
candidati  che  abbiano  riportato  una  votazione  non  inferiore  a
sessanta centesimi (60/100). I criteri di attribuzione del  punteggio
per  ciascuna  risposta  esatta,  omessa,  errata  o  multipla   sono
comunicati prima dell'inizio della prova.