Art. 10 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1. I concorrenti di cui al precedente art. 8,  comma  3,  saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il centro di selezione
della  Marina  militare  di  Ancona  - via  delle  Palombare  n.   3,
indicativamente nel mese di marzo 2020 (durata presunta 3-4  giorni).
La convocazione nei confronti dei concorrenti idonei sara' effettuata
con le modalita' previste dal precedente art. 5, comma 1. 
    Essi dovranno presentarsi alle 7,00  del  giorno  indicato  nella
predetta convocazione, muniti di valido documento  di  riconoscimento
provvisto di fotografia,  rilasciato  da  una  amministrazione  dello
Stato. 
    2. I concorrenti convocati  per  gli  accertamenti  previsti  dal
presente articolo, all'atto della presentazione, dovranno presentare,
pena l'esclusione dal concorso: 
      a) originale o copia conforme del certificato medico, in  corso
di validita' annuale, attestante l'idoneita'  all'attivita'  sportiva
agonistica per l'atletica leggera e  per  il  nuoto,  ovvero  per  le
discipline  sportive  riportate  nella  tabella  B  del  decreto  del
Ministero della sanita' del 18 febbraio  1982  ovvero  per  le  prove
indette  dal  Ministero  della  difesa  per  la  partecipazione  alle
selezioni per  l'arruolamento,  in  data  non  anteriore  a  un  anno
rispetto a quella di  presentazione  alle  prove,  rilasciato  da  un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana  ovvero
a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il  Servizio
sanitario nazionale e che esercita in  tali  ambiti  in  qualita'  di
medico specializzato in medicina dello sport. La mancata  o  difforme
presentazione  di  tale  certificato  comportera'  l'esclusione   dal
concorso; 
      b) se ne siano gia' in possesso, esame radiografico del  torace
in due  proiezioni  con  relativo  referto  effettuato  in  data  non
anteriore ai sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti
psico-fisici (solo  se  esiste  dubbio  diagnostico  da  parte  della
commissione medica l'esame radiografico verra' effettuato  presso  il
centro di selezione); 
      c) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato  B,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia  e  controfirmato  dagli  interessati,  che
attesti  lo  stato  di   buona   salute,   l'assenza   di   pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi  intolleranze  e  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio  non  anteriore  a  sei
mesi da quella di presentazione; 
      d) referto  originale  degli  esami  sottoelencati,  effettuati
presso strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o  private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore
ai sei mesi precedenti la data  di  presentazione  agli  accertamenti
psico-fisici ad eccezione di quelli riguardanti il gruppo sanguigno e
il dosaggio quantitativo del G6PD,  che  non  presentano  termini  di
scadenza, e a meno di diversa indicazione: 
        emocromo completo con formula leucocitaria; 
        VES; 
        glicemia; 
        azotemia; 
        creatininemia; 
        trigliceridemia; 
        colesterolemia totale e frazionata; 
        bilirubinemia diretta e indiretta; 
        gamma GT; 
        transaminasemia (GOT e GPT); 
        markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), HbsAg, anti HBs,  anti
HBc e anti HCV; 
        attestazione del gruppo sanguigno; 
        ricerca anticorpi per HIV; 
        ai soli fini dell'eventuale successivo impiego,  referto,  di
analisi di  laboratorio  concernente  il  dosaggio  quantitativo  del
glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), rilasciato  da  una  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale; 
      e) referto dell'analisi completa  delle  urine  con  esame  del
sedimento, effettuata presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche
militari o private accreditate con il Servizio  sanitario  nazionale,
in data non anteriore ad un mese rispetto alla data di  presentazione
agli accertamenti psico-fisici. 
    Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia del referto
relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di  cui
sopra, in occasione di un precedente concorso  presso  una  struttura
sanitaria militare. 
    Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere presentata in originale o in copia resa  conforme  secondo  le
modalita' stabilite dalla legge. La mancata  presentazione  anche  di
uno  solo  dei  documenti  chiesti  determinera'   l'esclusione   del
concorrente dagli accertamenti sanitari, con  l'eccezione  dell'esame
radiografico e dei referti di analisi di laboratorio  concernenti  il
gruppo sanguigno e l'analisi completa dell'urina. 
    3. In aggiunta ai sopracitati certificati, i concorrenti di sesso
femminile dovranno presentare: 
      a)  ecografia  pelvica  con  relativo  referto  in   originale,
eseguita, in data non anteriore ai sei  mesi  precedenti  la  visita,
presso strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o  private
accreditate con  il  Servizio  sanitario  nazionale.  Sara'  altresi'
ritenuta valida, in alternativa, copia del referto relativo all'esame
effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in  occasione
di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare. 
    La mancata presentazione  del  suddetto  certificato  comportera'
l'esclusione dei concorrenti di  sesso  femminile  agli  accertamenti
psico-fisici; 
      b) referto di test di gravidanza - mediante analisi su sangue o
urine - eseguito, in data non anteriore a cinque giorni precedenti la
visita, presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o
private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. 
    I concorrenti di sesso femminile che non esibiranno tale  referto
saranno  sottoposti,  al  solo  fine  della  effettuazione  in  piena
sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti  al
successivo comma 4, al test di gravidanza che escluda la  sussistenza
di detto  stato.  L'accertato  stato  di  gravidanza  impedira'  alla
concorrente di essere sottoposta alle prove e determinera'  l'effetto
indicato al successivo comma 4, lettera b). 
    4. La suddetta commissione, di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera b): 
      a) acquisira' i documenti indicati nei precedenti commi 2  e  3
del presente articolo, necessari all'effettuazione degli accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita'; 
      b) in caso di accertato  stato  di  gravidanza  non  potra'  in
nessun caso  procedere  agli  accertamenti  di  cui  alla  successiva
lettera c) e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio,  a  mente
dell'art. 580 del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90, secondo il quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare. Pertanto, nei confronti  dei  candidati  il  cui  stato  di
gravidanza e' stato accertato anche con  le  modalita'  previste  dal
presente articolo, la Direzione generale per  il  personale  militare
procedera'  alla  convocazione  al  predetto  accertamento  in   data
compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo
art. 14. Se in occasione della  seconda  convocazione  il  temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione  di  cui  al  precedente
art. 7, comma 1, lettera b) ne dara' notizia  alla  citata  Direzione
generale che escludera' il candidato dal concorso, per impossibilita'
di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal
presente bando; 
      c) sottoporra'  il  candidato  a  una  visita  medica  generale
preliminare,  propedeutica  ai  successivi  accertamenti,   volta   a
valutare eventuali elementi motivo di inidoneita' ai sensi di  quanto
previsto dal successivo comma 6;  gli  interessati  inoltre  dovranno
rilasciare   un'apposita   dichiarazione   di   consenso    informato
all'effettuazione del protocollo  diagnostico,  nonche'  un'ulteriore
dichiarazione di consenso  informato  all'esecuzione  del  protocollo
vaccinale, in conformita' a quanto  riportato  nell'allegato  F,  che
costituisce parte integrante al presente decreto; 
      d) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli  per
cui ricorra  il  caso  di  cui  alle  precedenti  lettere  b)  e  d),
l'esecuzione dei sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e  di
laboratorio: 
        1) visita cardiologica con ECG; 
        2) visita oculistica; 
        3) visita odontoiatrica; 
        4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
        5) visita psichiatrica; 
        6) valutazione dell'apparato locomotore; 
        7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
di   sostanze   stupefacenti   e/o   psicotrope   quali   anfetamine,
metanfetamine, MDMA, cannabinoidi, metadone, barbiturici, oppiacei  e
cocaina,  benzodiazepine.   In   caso   di   positivita',   disporra'
l'effettuazione  sul  medesimo  campione   del   test   di   conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
        8) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
        9)   ogni   ulteriore   indagine    clinico    specialistica,
laboratoristica  e/o  strumentale  (compreso  l'esame  radiografico),
ritenuta  utile  per  consentire  l'adeguata  valutazione  clinica  e
medico-legale del concorrente. 
    Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il  concorrente
a indagini  radiologiche,  indispensabili  per  l'accertamento  e  la
valutazione  di  eventuali  patologie,  in  atto  o  pregresse,   non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o  visite
specialistiche, lo stesso dovra'  sottoscrivere,  dopo  essere  stato
edotto  dei  benefici  e  dei   rischi   connessi   all'effettuazione
dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme  al
modello riportato nell'allegato C. 
    5. Sulla scorta dei vigenti «Elenco delle  imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita'  al  servizio  militare»  ed
«Elenco delle imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di  non
idoneita' ai servizi di navigazione aerea» di  cui,  rispettivamente,
agli art. 582 e 586 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 90, e della vigente direttiva applicativa emanata  con
decreto ministeriale 4 giugno 2014, la suddetta commissione di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera b) dovra' accertare  il  possesso
dei seguenti specifici requisiti: 
      a) apparato visivo: visus corretto non  inferiore  a  10/10  in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate  il  vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la  miopia  e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per  l'ipermetropia  e
l'astigmatismo   ipermetropico   composto,   le   2   diottrie    per
l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice e per  la  componente
cilindrica  negli  astigmatismi   composti,   le   3   diottrie   per
l'astigmatismo misto o  per  l'anisometropia  sferica  e  astigmatica
purche' siano presenti la fusione  e  la  visione  binoculare.  Senso
cromatico normale alle matassine colorate. L'accertamento dello stato
refrattivo,    ove    occorra,    puo'    essere     eseguito     con
l'autorefrattometro,   o   in   cicloplegia,   o   con   il    metodo
dell'annebbiamento; 
      b) apparato uditivo: la funzionalita'  uditiva  sara'  saggiata
con esame audiometrico tonale  liminare  in  camera  silente.  Potra'
essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con  P.P.T.  compresa
entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati  sulle  frequenze  da
6000 a  8000  Hz  saranno  valutati  secondo  quanto  previsto  dalla
predetta direttiva tecnica emanata con decreto ministeriale 4  giugno
2014; 
      c) parametri fisici correlati alla composizione corporea,  alla
forza muscolare e alla massa metabolicamente  attiva  rientranti  nei
valori limite di cui all'art. 587 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall'art.  4,  comma
1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, che verranno accertati con le modalita' previste  dalla
Direttiva tecnica dello Stato maggiore  della  Difesa  -  Ispettorato
generale  della  sanita'  militare  -  edizione  2016,  citata  nelle
premesse. I predetti parametri  fisici  correlati  alla  composizione
corporea, alla forza muscolare e alla  massa  metabolicamente  attiva
non sono accertati nei confronti del personale militare  in  servizio
in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare,  come
previsto dall'art. 635, comma 2 del codice dell'ordinamento militare,
cosi' come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 94. 
    6. La commissione, al termine  degli  accertamenti  psico-fisici,
provvedera' a definire per ciascun  concorrente,  secondo  i  criteri
stabiliti dalla normativa  e  dalle  direttive  vigenti,  il  profilo
sanitario che terra' conto  delle  caratteristiche  somato-funzionali
nonche' degli specifici requisiti fisici suindicati. 
    Saranno giudicati: 
      a) idonei, i concorrenti: 
        in  possesso  dei  requisiti  sopraccitati  cui   sia   stato
attribuito  il  seguente  profilo  sanitario  minimo:  psiche  PS  2;
costituzione  CO  2;  apparato  cardiocircolatorio  AC  2;   apparato
respiratorio  AR  2;  apparati  vari  AV  2  (indipendentemente   dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PDH non puo' essere  motivo  di  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge n. 109/2010 richiamata  in  premessa),  fermo
restando che i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto  deficit
di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione
e  di  responsabilizzazione,  di   cui   all'allegato   E;   apparato
osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato  osteo-artro-muscolare
inferiore LI 2; per l'apparato visivo VS e per l'apparato uditivo  AU
valgono gli specifici requisiti precedentemente indicati. In caso  di
mancata  presentazione  del  referto  di   analisi   di   laboratorio
concernente il dosaggio del G6PD, che comunque dovra' essere prodotto
dai concorrenti all'atto dell'incorporamento  qualora  vincitori,  ai
fini della definizione della caratteristica somato-funzionale  AV-EI,
limitatamente alla  carenza  del  predetto  enzima,  al  coefficiente
attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito». 
      b) inidonei, i concorrenti che denotino: 
        1) imperfezioni e infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare; 
        2)  imperfezioni  e  infermita'  per  le  quali  e'  prevista
l'attribuzione  del  coefficiente  uguale  o  superiore  a  3,  nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario (a  eccezione
della caratteristica somato-funzionale AV qualora l'attribuzione  del
coefficiente 3 o 4 sia determinata da  carenza,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD) dalle vigenti direttive per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare ai sensi
dell'art. 582 del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010,  n.  90  e  della  direttiva  tecnica   emanata   con   decreto
ministeriale 4 giugno 2014, fermi restando  gli  specifici  requisiti
prescritti dal presente decreto; 
        3) abuso sistematico di alcool; 
        4)  uso  anche  saltuario   od   occasionale,   di   sostanze
stupefacenti, nonche' utilizzo di sostanze  psicotrope  a  scopo  non
terapeutico; 
        5) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza del corso; 
        6)  tutte   le   malattie   dell'occhio   e   degli   annessi
manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta  prognosi;  la
presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo  oculare  che
possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria  o
quelle collaterali; gli strabismi  manifesti  anche  alternanti;  gli
esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di  laserterapia  correttiva
in presenza di alterazioni della corioretina o  di  evidenti  lesioni
corneali; 
        7) disturbi dell'eloquio tali da renderlo non  chiaramente  e
prontamente intellegibile; 
        8) tatuaggi che per la loro sede o natura, siano deturpanti o
contrari  al  decoro  dell'uniforme  o  siano  possibile  indice   di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); 
        9) tutte quelle malformazioni e  infermita'  non  contemplate
dai precedenti alinea, comunque incompatibili con  la  frequenza  del
corso e  con  il  successivo  impiego  quale  ufficiale  in  servizio
permanente del ruolo speciale della Marina militare. 
      c) La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto  al
concorrente l'esito della visita medica  sottoponendogli,  per  presa
visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
        1) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente  del  ruolo
speciale  della  Marina  militare»,  con  indicazione   del   profilo
sanitario; 
        2) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina  militare»,  con  indicazione  della  causa  di
inidoneita'. 
    I concorrenti  che  all'atto  degli  accertamenti  sanitari  sono
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro  i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti a ulteriore  valutazione
sanitaria a cura  della  stessa  commissione  medica  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi  con  riserva  a  sostenere  l'accertamento  attitudinale.  I
concorrenti che  non  avranno  recuperato,  al  momento  della  nuova
visita, la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei
e esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta  stante
agli interessati. 
    7. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal  concorso
senza ulteriori comunicazioni.  Essi  potranno  tuttavia  presentare,
seduta stante a pena di inammissibilita', presso lo stesso Centro  di
selezione della Marina  militare  di  Ancona,  specifica  istanza  di
riesame di tale  giudizio  di  inidoneita',  che  dovra'  poi  essere
supportata da  specifica  documentazione  rilasciata  a  riguardo  da
struttura sanitaria pubblica o da una struttura accreditata presso il
Servizio sanitario nazionale,  relativamente  alle  cause  che  hanno
determinato il giudizio di inidoneita'.  Tale  documentazione  dovra'
improrogabilmente giungere, con le modalita' indicate  al  precedente
art. 5, comma 3, al Ministero della difesa - Direzione  generale  per
il personale militare, entro il decimo giorno successivo a quello  di
effettuazione degli accertamenti psico-fisici. 
    Per ragioni di carattere organizzativo, al fine  di  contrarre  i
tempi delle  procedure  concorsuali,  i  concorrenti  che  presentano
istanza di ulteriori accertamenti sanitari sono ammessi con riserva a
sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 11:
a tal riguardo, la commissione  per  gli  accertamenti  psico-fisici,
alla luce di quanto gia' emerso nel corso degli  stessi  accertamenti
effettuati, valutera' l'opportunita' o meno di ammettere con  riserva
il concorrente a sostenere le  prove  di  efficienza  fisica  di  cui
all'art. 12. 
    8. Il mancato inoltro della documentazione sanitaria di  supporto
dell'istanza di ulteriori accertamenti sanitari, con le  modalita'  e
nella tempistica sopraindicata, nonche' la richiesta di revisione per
i motivi di inidoneita' di cui al precedente  comma  6,  lettera  b),
numeri 3) e 4) determineranno il  mancato  accoglimento  dell'istanza
medesima e il giudizio di  inidoneita'  riportato  al  termine  degli
accertamenti psico-fisici si intendera' confermato. In tal  caso  gli
interessati  riceveranno  apposita  comunicazione  da   parte   della
Direzione generale per il personale militare. Sara' considerato nullo
l'eventuale  giudizio  di  idoneita'  conseguito  negli  accertamenti
attitudinali sostenuti con riserva. 
    Qualora invece la documentazione sanitaria  giunga  correttamente
alla sopracitata Direzione generale, la stessa sara'  valutata  dalla
commissione di cui al precedente art.  7,  comma  1,  lettera  e)  la
quale,  solo  se  lo  riterra'  necessario,  potra'  sottoporre   gli
interessati a ulteriori accertamenti sanitari prima  di  emettere  il
giudizio definitivo. 
    9.  I  concorrenti  giudicati  inidonei  anche  a  seguito  della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 7 o degli  ulteriori
accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli  che  rinunceranno  ai
medesimi, saranno esclusi dal concorso.