Art. 4 
 
                 Valutazione esperienza dirigenziale 
 
    1. L'esperienza dirigenziale  valutabile  dalla  commissione,  ai
fini della selezione,  e'  esclusivamente  l'attivita'  di  direzione
dell'ente, dell'azienda, della struttura o dell'organismo  ovvero  di
una delle  sue  articolazioni  comunque  contraddistinte,  svolta,  a
seguito  di  formale  conferimento   di   incarico,   con   autonomia
organizzativa  e  gestionale,  nonche'  diretta  responsabilita'   di
risorse  umane,  tecniche  e/o  finanziarie,  maturata  nel   settore
pubblico  e  privato.  Non  si  considera   esperienza   dirigenziale
valutabile ai sensi del presente comma l'attivita' svolta  a  seguito
di  incarico  comportante  funzioni  di  mero  studio,  consulenza  e
ricerca. 
    2.  Ai  fini  della  valutazione   dell'esperienza   dirigenziale
maturata nel settore sanitario, pubblico o privato, di  cui  all'art.
2, comma 1, lettera b) e all'art. 2, comma 2, lettera b), nonche'  al
comma  3  del  presente  articolo,  la  commissione  fa   riferimento
all'esperienza acquisita nelle strutture autorizzate all'esercizio di
attivita' sanitaria,  del  settore  farmaceutico  e  dei  dispositivi
medici, nonche' negli enti a carattere regolatorio e  di  ricerca  in
ambito sanitario. 
    3. La commissione valuta, ai sensi dell'art. 1, comma 6,  lettera
a) e comma 7-quater del decreto legislativo 4 agosto 2016, n.  171  e
successive modificazioni, esclusivamente le  esperienze  dirigenziali
maturate dal candidato negli  ultimi sette  anni,  con  incarichi  di
durata non inferiore all'anno, attribuendo un  punteggio  complessivo
massimo  non  superiore  a  60  punti,  tenendo  conto,  per  ciascun
incarico: 
      a) della dimensione della struttura in cui  e'  stata  maturata
l'esperienza dirigenziale in termini di risorse umane  e  finanziarie
gestite a seguito di provvedimento formale di assegnazione secondo il
seguente schema: 
        a.1   con   riferimento   alle   risorse    umane    gestite,
indipendentemente dalla tipologia e  dalla  natura  del  rapporto  di
lavoro: 
          da una a dieci risorse umane mediamente gestite per anno si
attribuisce per ciascun anno il valore: 2,5; 
          da undici a cento risorse umane mediamente gestite per anno
si attribuisce per ciascun anno il valore: 3,25; 
          oltre cento risorse umane mediamente gestite  per  anno  si
attribuisce per ciascun anno il valore: 4. 
        a.2 con riferimento alle risorse finanziarie: 
          fino a  euro  500.000  di  risorse  finanziarie  mediamente
gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 2,5; 
          da euro 500.001 a euro 10.000.000  di  risorse  finanziarie
mediamente gestite per  anno  si  attribuisce  per  ciascun  anno  il
valore: 3,25; 
          oltre euro 10.000.000  di  risorse  finanziarie  mediamente
gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 4. 
        a.3 Il punteggio ottenuto dalla somma dei punteggi di cui  ai
punti a.1 e a.2 costituisce  il  punteggio  base  del  candidato  per
ciascun incarico. 
      b) della tipologia  della  struttura  applicando,  per  ciascun
incarico dirigenziale, al punteggio base di cui al punto  3,  lettera
a),  nei  limiti  del  punteggio  complessivo  massimo,  il  seguente
coefficiente di maggiorazione, in particolare: 
        b.1 per incarico  in  strutture,  pubbliche  o  private,  del
settore sanitario: 1,35; 
        b.2 per  incarico  nell'ambito  di  una  struttura  sanitaria
pubblica che ha raggiunto gli obiettivi  economico-finanziario  e  di
salute assegnati dalle regioni o dalle province autonome,  per  tutta
la durata dell'incarico: 1,2; 
        b.3  per  incarico  dirigenziale  presso  i   seguenti   enti
regolatori del settore sanitario: Ministero della salute, assessorati
alla sanita' di regioni  e  province  autonome,  ed  enti  da  questi
vigilati quali l'Istituto superiore di  sanita',  l'Agenzia  italiana
del farmaco, l'Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari  regionali,
gli Istituti zooprofilattici sperimentali, le Agenzie  regionali  per
la salute e gli  enti  di  governance  e  coordinamento  dei  diversi
servizi sanitari regionali: 1,4. 
      c) dell'incarico  che  ha  comportato  il  coordinamento  e  la
responsabilita'  di  piu'  strutture  dirigenziali,   applicando   il
coefficiente 1,1 al punteggio base di cui alla lettera a)  punto  a.3
ottenuto dal candidato, nei limiti del punteggio complessivo massimo. 
    4.  Eventuali  provvedimenti  di  decadenza  del   candidato,   o
provvedimenti assimilabili, riportati negli ultimi sette  anni,  sono
valutati con una decurtazione del punteggio pari ad un massimo  di  8
punti, tenendo conto  del  periodo  intercorso  tra  il  conferimento
dell'incarico  ed  il  provvedimento  di  decadenza,  nonche'   della
motivazione del provvedimento. 
    5. Il punteggio per ciascuna  esperienza  dirigenziale  valutata,
per la frazione superiore  all'anno,  e'  attribuito  assegnando  per
ciascun giorno di durata un trecentosessantacinquesimo del  punteggio
annuale  previsto  per  quella  specifica  esperienza   dirigenziale,
comprensivo di eventuali maggiorazioni di cui al comma 3, lettere  b)
e  c).  Nel  caso  di  sovrapposizioni  temporali   degli   incarichi
ricoperti, e' valutata, ai fini  dell'idoneita',  esclusivamente  una
sola esperienza dirigenziale, scegliendo quella  a  cui  puo'  essere
attribuito il maggior punteggio.