IL RETTORE 
 
    Visto il D.R. n. 2627 del 4 maggio 2005, con il  quale  e'  stata
indetta, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa per un
posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare
BIO/10 - Biochimica presso la facolta' di  medicina  e  chirurgia  di
questo Ateneo, il cui  avviso  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 37 del 10 maggio 2005; 
    Visto il D.R. n. 2738 del 31 ottobre 2005, con il quale e'  stata
costituita la commissione giudicatrice per la procedura di cui sopra; 
    Visto il D.R. n. 2994/bis del 1º marzo 2006 con il quale e' stata
accertata la regolarita' formale degli atti della procedura; 
    Vista  la  sentenza  n.  4535/2009  con  la  quale  il  Tribunale
amministrativo regionale Lombardia ha parzialmente accolto il ricorso
presentato dal prof. Agostinelli Enzo avverso il suddetto decreto; 
    Preso atto che la citata  sentenza  ha  respinto  tre  motivi  di
ricorso, accogliendo il quarto  e  per  l'effetto  ha  dichiarato  il
difetto di motivazione del giudizio finale nella  parte  in  cui  non
viene menzionata, a differenza dei controinteressati Altieri Fabio  e
Cighetti  Giuliana  Maria,  l'attivita'  all'estero  del   ricorrente
Agostinelli Enzo, ritenuta dai giudici  comprovata  dall'esame  della
documentazione concorsuale; 
    Visto il D.R. n. 3946 del 29 settembre 2009 con il quale e' stato
parzialmente annullato il D.R. n.  2994/bis  del  1º  marzo  2006  di
approvazione atti; 
    Vista la lettera prot. n. 34457 del 12 ottobre 2009 con la  quale
la commissione e' stata invitata a riformulare il giudizio collegiale
di valutazione comparativa fra i  candidati  Agostinelli,  Altieri  e
Cighetti secondo le statuizioni contenute nella sentenza; 
    Visto il D.R. n. 4050 del 9 dicembre 2009, con il quale e'  stata
accertata  la  regolarita'  degli  atti  della  suddetta   procedura,
confermando l'idoneita' dei proff. Altieri Fabio e Cighetti Giuliana; 
    Vista  la  sentenza  del   Tribunale   amministrativo   regionale
Lombardia n. 2329/2014 con la  quale  e'  stato  accolto  il  ricorso
avverso il suddetto decreto di approvazione, in quanto  il  Tribunale
amministrativo regionale ha ritenuto che, anche in sede di riedizione
del giudizio collegiale espresso sul ricorrente, la  commissione  non
ha  esplicitato  «le  ragioni  per  le  quali  ha  differenziato   la
situazione dei vari candidati,  a  fronte  di  presupposti  di  fatto
astrattamente posseduti da tutti» -  gia'  affermato  dalla  sentenza
Tribunale  amministrativo  regionale   Lombardia   n.   4535/2009   -
nonostante la riformulazione del giudizio collegiale  del  ricorrente
ed in particolare «per quale motivo non si  sia  tenuto  conto  nella
stessa   misura    dell'esperienza    all'estero    effettuata    dai
controinteressati e di quella svolta dal prof. Agostinelli»; 
    Visto il D.R. 5725 del 20  marzo  2015  con  il  quale  e'  stato
annullato il D.R. n. 4050 del 9 dicembre 2009  di  approvazione  atti
della  suddetta  procedura  ed  e'  stata  dichiarata   decaduta   la
commissione giudicatrice nominata con D.R. n.  2738  del  31  ottobre
2005 in quanto la procedura e' stata gia' reiterata con  la  medesima
commissione  e  che  tre  dei  cinque  componenti  sono  cessati  dal
servizio; 
    Considerato che e' necessaria la nomina di una nuova  commissione
giudicatrice che,  in  esecuzione  alla  sopra  citata  sentenza  del
Tribunale  amministrativo  regionale  Lombardia  n.   2329/2014   per
esprimere un nuovo giudizio in merito; 
    Visto il D.R. n. 3268/2016 del 13 ottobre 2016  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 4 novembre 2016 con il  quale  e'  stata
nominata la commissione giudicatrice per la procedura di  valutazione
comparativa per un posto  di  professore  ordinario  per  il  settore
scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica presso  il  Dipartimento
di scienze biomediche e cliniche «L. Sacco» di questo Ateneo  con  il
compito di rinnovare della procedura limitatamente  alla  valutazione
dell'esperienza all'estero dei candidati; 
    Visto il D.R. n. 2102/2017 del 30 maggio 21017 con  il  quale  e'
stata accertata la regolarita' formale degli atti  della  commissione
giudicatrice e sono stati dichiarati idonei i Proff. Altieri Fabio  e
Cighetti Giuliana Maria; 
    Vista  la  sentenza  n.  2821/2018  con  la  quale  il  Tribunale
amministrativo regionale Lombardia ha accolto il  ricorso  presentato
dal prof. Agostinelli Enzo avverso il suddetto decreto annullando gli
atti impugnati ed ha disposto la  rinnovazione  della  procedura,  in
quanto le precedenti sentenze  (n.  4535/2009  e  n.  2329/2014)  non
avrebbero  disposto   l'annullamento   parziale   ma   l'annullamento
integrale  degli  atti  e  dei  giudizi  comparativi   espressi   sui
candidati, ne' tanto meno accertato in  quali  aspetti  era  migliore
Agostinelli e in quali Cighetti e Altieri, con la conseguenza che  la
commissione avrebbe dovuto valutare tutti i profili rilevanti ai fini
della valutazione comparativa dei candidati e formulare  un  giudizio
complessivo sugli stessi, senza limitarsi ad  esprimere  un  giudizio
sull'attivita' svolta all'estero e a richiamare  i  giudizi  espressi
dalle precedenti commissioni per gli altri profili; 
    Considerata la necessita' di annullare il D.R. n.  2102/2017  del
30 maggio 2017 con il quale e' stata accertata la regolarita' formale
degli atti della procedura di valutazione comparativa per un posto di
professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 -
Biochimica presso il Dipartimento di scienze  biomediche  e  cliniche
«L. Sacco»; 
    Tenuto conto che il Tribunale  amministrativo  regionale  non  ha
disposto  con  la  sentenza  n.  2821/2018  di  nominare  una   nuova
commissione giudicatrice  per  la  rinnovazione  della  procedura  di
valutazione di cui sopra e per l'effetto  provvedera'  all'esecuzione
la commissione nominata con D.R. n. 3268/2016; 
    Osservato che la commissione dovra'  operare  tenendo  conto  dei
rilievi di cui alla sentenza n. 2821/2018, rivalutando secondo  tutti
gli  elementi  previsti  dal  bando  e   riformulando   un   giudizio
complessivo sull'idoneita' dei  candidati  che  ricomprenda  tutti  i
profili rilevanti: andra' valutata  l'attivita'  di  didattica  e  di
ricerca svolta all'estero, non in modo autonomo, ma all'interno della
valutazione complessiva dei candidati,  accertando  in  che  modo  la
stessa abbia inciso su quella complessiva, senza integrare i  criteri
di  valutazione  concernenti  l'attivita'  didattica  e  di   ricerca
all'estero, introducendo un parametro, la  valutabilita'  delle  sole
attivita' certificate svolte all'estero, non stabilito dal bando  che
prevedeva l'autocertificazione dei titoli; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    Per le motivazioni indicate in premessa, e' annullato il D.R.  n.
2102/2017  del  30  maggio  2017  relativo   all'accertamento   della
regolarita' degli atti della procedura di valutazione comparativa per
un    posto    di    professore    ordinario    per    il     settore
scientifico-disciplinare BIO/10- Biochimica presso il Dipartimento di
scienze biomediche e cliniche «L. Sacco».