Art. 21 
 
Corso di formazione iniziale  per  l'immissione  nella  carriera  dei
                             funzionari 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori  del  concorso  sono  ammessi
alla frequenza del corso di formazione di cui all' art. 4 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni. 
    2. I vincitori appartenenti ai  ruoli  della  Polizia  di  Stato,
dell'Amministrazione dell'interno o degli altri Corpi di  Polizia  ad
ordinamento civile o militare sono collocati in  aspettativa  per  la
durata  del  corso,  con  il  trattamento  economico  previsto  dagli
articoli 59 della citata legge n. 121 del 1981, e 28 della  legge  10
ottobre 1986, n. 668. 
    3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e
l'assegnazione sono effettuati secondo i criteri di cui  all'art.  4,
commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 334 del  2000,  e  successive
modificazioni.